TERRORISMO, contrasto del fenomeno. Le intercettazioni preventive tra tutela dei diritti e lotta al terrorismo internazionale

La Commissione permanente Giustizia del Senato ha rassegnato le conclusioni dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni in corso dal dicembre del 2022. Tra le osservazioni di maggior rilievo vi è l’opposizione della Commissione medesima a un potenziamento dello strumento delle intercettazioni preventive

Pubblicato su “DevitaLaw On” il 27 ottobre 2023, https://www.devita.law/intercettazioni-terrorismo-giustizia/ Scopo complessivo dell’indagine era di approfondire gli aspetti più critici del fenomeno delle intercettazioni, tanto alla luce delle ultime riforme, quanto e soprattutto dell’impatto delle nuove tecnologie, «sia per la prevenzione della criminalità organizzata, sia per la necessità di introdurre tutele ulteriori rispetto allo strumento del captatore informatico (trojan) o altri dispositivi particolarmente invasivi».

LE INTERCETTAZIONI PREVENTIVE

Di particolare interesse sono le considerazioni riportate in tema di intercettazioni preventive, soprattutto alla luce dell’attuale scenario geopolitico e dei conseguenti aggravati rischi di attività di terrorismo internazionale in Europa. In particolare, la Commissione si è chiaramente espressa contro il potenziamento di tale strumento, accogliendo le istanze di alcuni degli auditi, i quali hanno evidenziato come le numerose proposte di limitare le intercettazioni disposte nei procedimenti penali non debbano rischiare di condurre invece a un maggiore utilizzo delle intercettazioni preventive e, conseguentemente, a minori tutele per gli individui. (¹)

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA SFERA INDIVIDUALE

Le conclusioni dell’indagine, al contrario, hanno ribadito che «la tutela della riservatezza e della sfera individuale dei cittadini possono essere assicurati solo attraverso idonee procedure di garanzia, necessariamente inserite all’interno di un procedimento giurisdizionale» di fronte a un giudice terzo e imparziale. A tal proposito, è stata valorizzata e citata la critica mossa dall’Unione delle Camere Penali in una memoria depositata in audizione: «L’ampliamento delle intercettazioni preventive avrebbe come conseguenza l’astratta possibilità che l’autorità pubblica, nell’aspettativa di individuare notizie di reato su cui svolgere successive investigazioni, sia autorizzata all’ascolto generalizzato delle comunicazioni di chicchessia, col solo risvolto della loro non utilizzabilità nel processo». (²)

UNA NECESSITÀ IN FUNZIONE DI CONTRASTO

Il timore condiviso nelle conclusioni dell’indagine, infatti, è che la sola garanzia processuale dell’inutilizzabilità sia insufficiente per limitare l’utilizzo delle intercettazioni preventive come un mezzo di ricerca della prova (sottratto al controllo successivo di un giudice). A parere della Commissione, «deve invece essere riaffermato il perimetro fissato dall’articolo 15 della Costituzione a norma del quale la limitazione del principio di inviolabilità e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione può avvenire soltanto in forza di atto motivato dell’autorità giudiziaria». Le conclusioni rassegnate al termine dell’indagine assumono particolare rilevanza alla luce dei recenti mutamenti del quadro politico globale, che rimarca l’attuale necessità delle intercettazioni preventive per il contrasto al terrorismo internazionale.

LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ DI INTELLIGENCE

La posizione espressa dalla Commissione stimola il dibattito di studiosi, giuristi e dell’intelligence community, volto al confronto e alla composizione di istanze differenti: oggi è infatti ancor più evidente la necessità di operare un (complesso) bilanciamento delle esigenze di prevenzione e tutela della collettività con la salvaguardia e il rispetto dei diritti costituzionali; e ció al fine di non privare l’autorità pubblica di un baluardo per la sicurezza dei cittadini e, al tempo stesso, di evitare che un uso diffuso e indiscriminato dello strumento generi indebite compressioni delle libertà fondamentali degli individui.

RIFERIMENTI

(¹) Cfr. https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Documenti_Giunta_Caiazza/2023-01-12-Note-UCPI.pdf.

(²) Ibidem, critica ribadita in sede di audizione anche dal Presidente dell’Unione, Avv. Giandomenico Caiazza, cfr. https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426472.pdf, pag. 10-11.

per approfondire: https://www.devita.law/wp-content/uploads/2023/10/doc_xvii_n_1_428496.pdf

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