STRATEGIA, cooperazione internazionale. Siglato il Trattato del Quirinale

Il testo completo del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese per una cooperazione bilaterale rafforzata

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TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE PER UNA COOPERAZIONE BILATERALE RAFFORZATA

 

La Repubblica Italiana e la Repubblica Francese di seguito denominate congiuntamente «Parti» e singolarmente «Parte», tenendo in considerazione la portata e la profondità dell’amicizia che le unisce, ancorata nella storia e nella geografia; riaffermando in questo spirito il loro legame comune con il Mediterraneo quale crocevia di civiltà e punto di congiunzione tra i popoli d’Oriente e d’Occidente, dell’Europa e dell’Africa;

reiterando che la loro comunità di destini è fondata sui principi fondamentali e gli obiettivi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato sull’Unione Europea, e che questa comunità si basa sui valori di pace e sicurezza, rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia, dell’eguaglianza e dello Stato di diritto;

riaffermando con forza che questi valori segnano il loro attaccamento a una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità di genere;

richiamando la loro adesione al multilateralismo e a un ordine e a relazioni internazionali che si basano sul diritto e sull’Organizzazione delle Nazioni Unite;

determinate a combattere il cambiamento climatico e a preservare la biodiversità; convinte che i progressi economico, sociale e ambientale siano indissociabili; e consapevoli che la sicurezza e la prosperità delle nostre società richiedano un’azione urgente per salvaguardare il nostro pianeta che rappresenta la nostra casa comune;

richiamando il loro impegno storico e costantemente riaffermato a favore dell’unità europea, in linea con i Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica, fatti a Roma il 25 marzo 1957, il cui spirito è stato riaffermato solennemente nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017;

condividendo l’obiettivo di un’Europa democratica, unita e sovrana per rispondere alle sfide globali che le Parti si trovano ad affrontare; riaffermando a questo proposito l’impegno comune ad approfondire il progetto europeo in linea con la responsabilità condivisa quali Paesi fondatori, nel rispetto dei valori dell’Unione e del principio di solidarietà;

impegnate a promuovere questi valori e questi principi contro tutti i tipi di minaccia che possono metterli in discussione e riaffermando così, in uno spirito di solidarietà, la loro volontà di rafforzare la difesa europea e la postura di deterrenza e di difesa dell’Alleanza atlantica, essendo l’Unione Europea e l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord destinate ad agire quali partner strategici che si rafforzano reciprocamente;

riconoscendo l’importanza di preservare il Mercato unico e le quattro libertà fondamentali quali pietre miliari e motori inesauribili del percorso d’integrazione europea;

segnate dalle conseguenze a lungo termine della pandemia di coronavirus, che ha messo in luce la profonda interdipendenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea; consapevoli delle speciali responsabilità che incombono sulle due Parti nel processo di ricostruzione e di adeguamento dell’economia europea;

sottolineando che le loro relazioni bilaterali sono sempre più radicate nelle politiche europee, come dimostra la realizzazione congiunta dei grandi programmi finanziati dall’Unione; ritenendo che i loro partenariati e le loro cooperazioni bilaterali contribuiscono reciprocamente all’approfondimento dello stesso progetto europeo e che possono servire da fonte d’ispirazione per nuove politiche a livello dell’Unione;

condividendo la volontà d’intensificare i legami esistenti tra di loro e le intense cooperazioni bilaterali che si sono sviluppate nel corso della storia, in particolare in ambito politico, economico, sociale, educativo, scientifico e culturale e nei settori strategici per il futuro dell’Unione Europea;

nella convinzione che la stabilità e la prosperità a lungo termine del Mediterraneo restino una priorità fondamentale per entrambi i Paesi, e determinate ad agire insieme per la sicurezza, per la promozione dei beni comuni tra le due rive di questo mare e per ripristinare il suo buono stato ecologico;

nella convinzione che l’Arco alpino, particolarmente colpito dal riscaldamento climatico, meriti una stretta cooperazione e un forte coinvolgimento dei due Paesi;

desiderose di favorire una migliore conoscenza reciproca delle loro società civili, in un’ottica di cittadinanza europea, in particolare tra le giovani generazioni;

riconoscendo l’importanza e la vitalità della cooperazione tra i rispettivi Parlamenti e il ruolo che la diplomazia parlamentare svolge nelle relazioni tra i due Paesi e auspicandone un rafforzamento attraverso forme di cooperazione permanente, in particolare tra le rispettive Commissioni;

riconoscendo il ruolo fondamentale delle collettività territoriali italiana e francese e degli altri attori locali per rinsaldare i vincoli di amicizia tra i due popoli e sviluppare progetti comuni;

desiderose di assicurare a ogni livello una cornice più stabile e ambiziosa alle strette relazioni istituzionali che già esistono tra le due Parti;

riconoscendo il ruolo strutturale del Vertice intergovernativo annuale nelle loro relazioni, in considerazione della loro volontà di concertazione in tutti i settori;

convengono quanto segue:

 

Articolo 1

Affari esteri

  1. Tenuto conto dell’obiettivo comune di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché alla tutela e alla promozione dei diritti umani, e di adoperarsi per la tutela dei beni pubblici mondiali, inclusa la salute, e per la realizzazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, le Parti s’impegnano a sviluppare il loro coordinamento e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale. Esse si consultano regolarmente con l’obiettivo di stabilire posizioni comuni e di agire congiuntamente su tutte le decisioni che tocchino i loro interessi comuni, incluso, ove possibile, nei formati plurilaterali a cui partecipa una delle due Parti.
  2. A tal fine, le Parti istituiscono meccanismi stabili di consultazioni rafforzate, a livello sia politico che di alti funzionari, in particolare in caso di crisi e alla vigilia di importanti scadenze. In questo quadro, esse organizzano consultazioni regolari, in particolare a livello dei Segretari Generali, dei Direttori Politici e dei Direttori responsabili per l’Unione Europea e per gli affari globali o per aree geografiche dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri sui temi di comune interesse. Le Parti promuovono forme di cooperazione strutturata anche tra le rispettive missioni diplomatiche in Paesi terzi e presso le principali organizzazioni internazionali. Esse assicurano l’attuazione di iniziative di formazione congiunta per i loro diplomatici e accolgono reciprocamente diplomatici in attività di scambio.
  3. Riconoscendo che il Mediterraneo è il loro ambiente comune, le Parti sviluppano sinergie e rafforzano il coordinamento su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo socio-economico, sull’integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione, e sul contrasto dello sfruttamento della migrazione irregolare. Esse promuovono un utilizzo giusto e sostenibile delle risorse energetiche. Esse s’impegnano altresì a favorire un approccio comune europeo nelle politiche con il Vicinato Meridionale e Orientale
  4. Le Parti adottano iniziative comuni per promuovere la democrazia, lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la sicurezza nel continente africano. Insieme, s’impegnano a rafforzare le relazioni dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri con questo continente, con particolare attenzione al Nord Africa, al Sahel e al Corno d’Africa. A tal fine, le Parti promuovono consultazioni bilaterali sulle politiche per lo sviluppo sostenibile, e sui modi per assicurare una tutela e una promozione efficace dei diritti umani, dello Stato di diritto e del buon governo, in linea con la ricerca di maggiori sinergie tra l’assistenza umanitaria, lo sviluppo sostenibile e la pace.
  5. Le Parti s’impegnano a consultarsi regolarmente e a coordinare la propria azione per favorire lo sviluppo di un approccio comune in seno all’Unione Europea nei confronti dei principali partner e competitor internazionali, in particolare sulle questioni relative alle sfide globali e alla governance multilaterale.
  6. In materia commerciale, le Parti collaborano affinché la politica dell’Unione Europea possa concorrere al loro obiettivo condiviso di rendere gli scambi internazionali più equi e più sostenibili, contribuendo insieme a rafforzare la politica industriale e a costruire un’autonomia strategica europea. Esse sostengono il ruolo trainante dell’Unione Europea nel rafforzamento del multilateralismo commerciale. Esse promuovono il rafforzamento del coordinamento tra la politica commerciale dell’Unione Europea e gli obiettivi europei di sviluppo sostenibile.

 

Articolo 2

Sicurezza e difesa

  1. Nel quadro degli sforzi comuni volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e in coerenza con gli obiettivi delle organizzazioni internazionali cui esse partecipano e con l’Iniziativa Europea d’Intervento, le Parti s’impegnano a promuovere le cooperazioni e gli scambi sia tra le proprie forze armate, sia sui materiali di difesa e sulle attrezzature, e a sviluppare sinergie ambiziose sul piano delle capacità e su quello operativo ogni qual volta i loro interessi strategici coincidano. Così facendo, esse contribuiscono a salvaguardare la sicurezza comune europea e rafforzare le capacità dell’Europa della Difesa, operando in tal modo anche per il consolidamento del pilastro europeo della NATO. Sulla base dell’articolo 5 del Trattato dell’Atlantico del Nord e dell’articolo 42, comma 7, del Trattato sull’Unione Europea, esse si forniscono assistenza in caso di aggressione armata. Le Parti contribuiscono alle missioni internazionali di gestione delle crisi coordinando i loro sforzi.
  2. Le Parti si consultano regolarmente sulle questioni trattate rispettivamente dall’Unione Europea e dalla NATO, e coordinano ove possibile le proprie posizioni, in particolare sulle questioni relative alle iniziative di difesa dell’Unione Europea, rispetto alle quali è ricercata ogni possibilità di cooperazione. Esse intensificano il dialogo comune nei settori tecnico e operativo della difesa. A tal fine, esse tengono, oltre a incontri bilaterali istituzionalizzati nel settore della difesa, anche consultazioni regolari all’interno del Consiglio italo-francese di Difesa e Sicurezza, che riunisce i rispettivi Ministri degli Affari Esteri e della Difesa.
  3. Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore dell’accrescimento di capacità d’interesse comune, in particolare per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e il supporto in servizio, al fine di migliorare l’efficienza e la competitività dei rispettivi sistemi industriali e di contribuire allo sviluppo e al potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea.
  4. Le Parti s’impegnano altresì a rafforzare la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e di sicurezza, promuovendo delle alleanze strutturali. In particolare, esse facilitano l’attuazione di progetti comuni, bilaterali o plurilaterali, in connessione con la costituzione di partnership industriali in specifici settori militari, nonché dei progetti congiunti nell’ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO), con il sostegno del Fondo europeo per la difesa.
  5. Le Parti rafforzano la collaborazione nel settore spaziale migliorando la loro capacità di operare congiuntamente nello spazio ai fini di sicurezza e di difesa. Esse partecipano attivamente allo sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore.
  6. Le Parti s’impegnano a rafforzare il già proficuo scambio di personale militare, nonché le significative attività congiunte in atto nell’ambito della formazione e dell’addestramento nel settore della sicurezza e della difesa.
  7. Le Parti s’impegnano a facilitare il transito e lo stazionamento delle forze armate dell’altra Parte sul proprio territorio.

 

Articolo 3

Affari europei

  1. Le Parti agiscono insieme per un’Europa democratica, unita e sovrana e per lo sviluppo dell’autonomia strategica europea. Esse s’impegnano a rafforzare le istituzioni e a difendere i valori fondanti del progetto europeo e lo Stato di diritto. Esse promuovono una transizione dell’Unione Europea verso un modello di sviluppo resiliente, inclusivo e sostenibile, nel quadro di un’economia aperta e dinamica, sfruttando appieno il potenziale di un Mercato unico generatore di resilienza.
  2. Le Parti si consultano regolarmente e a ogni livello in vista del raggiungimento di posizioni comuni sulle politiche e sulle questioni d’interesse comune prima dei principali appuntamenti europei.
  3. Le Parti rafforzano il coordinamento nei principali settori della politica economica europea, quali la strategia economica e di bilancio, l’industria, l’energia, i trasporti, la concorrenza e gli aiuti di Stato, il lavoro, il contrasto delle diseguaglianze, la transizione verde e digitale e la programmazione finanziaria dell’Unione Europea. Esse agiscono insieme a favore dell’integrazione economica e finanziaria dell’Unione Europea, del completamento dell’Unione economica e monetaria e del rafforzamento della moneta unica, fattore di autonomia strategica per l’Unione Europea. Esse promuovono altresì dei meccanismi di convergenza fiscale al fine di lottare contro la concorrenza aggressiva, sostenendo al contempo un’evoluzione delle regole della fiscalità internazionale che rispondano alle sfide della digitalizzazione delle economie.
  4. Le Parti favoriscono le iniziative congiunte volte alla promozione della trasparenza e della partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo, nonché azioni concertate per una maggiore democratizzazione delle istituzioni europee. Esse s’impegnano in questo senso a incoraggiare il dibattito intellettuale sull’Europa, ivi incluso tra le rispettive società civili.
  5. Le Parti favoriscono, ove appropriato e nel quadro previsto dai Trattati dell’Unione Europea, un più esteso ricorso al sistema della maggioranza qualificata per l’assunzione di decisioni nel Consiglio.

 

Articolo 4

Politiche migratorie, giustizia e affari interni

  1. Le Parti approfondiscono la loro cooperazione all’interno dell’Unione Europea per preservare la libera circolazione in Europa, rafforzando l’integrità dello spazio Schengen e migliorando il suo funzionamento e la sua governance. Esse s’impegnano a lavorare insieme per una riforma in profondità e un’applicazione efficace della politica migratoria e d’asilo europea.
  2. Le Parti s’impegnano a sostenere una politica migratoria e d’asilo europea e politiche d’integrazione basate sui principi di responsabilità e di solidarietà condivise tra gli Stati membri, e che tengano pienamente conto della particolarità dei flussi migratori verso le loro rispettive frontiere, marittime come terrestri, così come su un partenariato con i Paesi terzi d’origine e di transito dei flussi migratori. A tal fine, i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno istituiscono un meccanismo di concertazione rafforzata, con riunioni periodiche su asilo e migrazioni.
  3. Le Parti rafforzano la loro cooperazione, a livello bilaterale e a livello europeo, nella prevenzione e nella lotta contro le minacce criminali transnazionali gravi ed emergenti, in particolare la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, valutando una partecipazione congiunta agli strumenti europei. Esse intensificano la cooperazione transfrontaliera tra le loro forze dell’ordine. Esse lavorano altresì alla creazione di un’unità operativa italo-francese per sostenere le forze dell’ordine in funzione di obiettivi comuni, in particolare nella gestione di grandi eventi e per contribuire a missioni internazionali di polizia. A tal fine, esse istituiscono un foro di concertazione periodica, a livello di Ministri dell’Interno o di Direttori Generali, in materia di sicurezza.
  4. Nell’ottica di rafforzare la cooperazione, le Parti promuovono azioni di assistenza tecnica e di formazione per le forze dell’ordine e le altre amministrazioni competenti dei Paesi terzi minacciati dal terrorismo e interessati dall’espansione dei gruppi transnazionali della criminalità organizzata e dalle relative attività e flussi criminali, nonché da altre forme di criminalità gravi ed emergenti a carattere transnazionale.
  5. Le Parti intensificano la loro cooperazione in materia di protezione civile e rafforzano le capacità dei loro servizi specializzati nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi naturali e degli incidenti industriali e tecnologici. Esse contribuiscono altresì allo sviluppo del meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea e al consolidamento delle capacità europee in questo ambito.
  6. Le Parti s’impegnano ad approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e a facilitare lo scambio delle informazioni pertinenti. A tal fine, le Parti istituiscono un foro di consultazione regolare tra i loro Ministeri della Giustizia per aggiornarsi sulle questioni d’interesse comune nei settori penale, civile, della protezione dei minori, penitenziario o dell’organizzazione della giustizia. Tale foro si adopera, ove se ne ravvisi la necessità, per l’elaborazione di approcci condivisi sulle questioni europee.
  7. Nel settore dell’assistenza giudiziaria in materia penale e della consegna delle persone, le Parti assicurano un coordinamento costante nel rispetto delle prerogative delle autorità giudiziarie, avvalendosi in particolare dei loro Magistrati di collegamento presenti presso i Ministeri della Giustizia italiano e francese.
  8. Le Parti programmano incontri, a cadenza regolare, tra magistrati e operatori del diritto al fine di analizzare e risolvere i casi particolarmente complessi o le questioni giuridiche d’interesse comune, nonché individuare e implementare buone prassi nell’applicazione degli strumenti giuridici di matrice internazionale. Le Parti favoriscono altresì lo scambio di funzionari e magistrati e sostengono l’attuazione di attività di formazione comune.
  9. Nel perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 6 e 7, le Parti lavorano ad approcci comuni alle grandi sfide a cui fanno fronte l’Unione Europea e i suoi Stati membri, in particolare la lotta contro i contenuti terroristici online, l’incitamento all’odio, la radicalizzazione. Esse si impegnano altresì ad intensificare lo scambio informativo, attraverso i canali a ciò preposti, per il contrasto della criminalità organizzata, e a tutte le gravi ed emergenti forme di crimine trans-nazionale, attraverso il costante ricorso agli strumenti di cooperazione bilaterale e multilaterale dedicati e facendo ricorso a mezzi operativi in materia di sequestro e confisca, incluso nei casi di traffico illecito di beni culturali e di criminalità ambientale.
  10. Le Parti programmano incontri, a cadenza regolare, tra le rispettive forze dell’ordine al fine di analizzare e risolvere le questioni di interesse comune, nonché individuare e implementare buone prassi nell’applicazione degli strumenti di cooperazione di polizia. Le Parti s’impegnano altresì a favorire lo scambio di membri delle forze dell’ordine e a sostenere l’attuazione di attività di formazione comune e lo scambio di conoscenze e competenze in ambito securitario,

promuovendo e organizzando corsi comuni di formazione o brevi programmi di scambio professionale presso le rispettive amministrazioni.

 

Articolo 5

Cooperazione economica, industriale e digitale

  1. Le Parti incoraggiano gli scambi tra i rispettivi attori economici, garantendo la promozione di una crescita equa, sostenibile e inclusiva. Le Parti s’impegnano a facilitare gli investimenti reciproci e avviano, in un contesto di bilanciamento dei rispettivi interessi, progetti congiunti per lo sviluppo di startup, piccole e medie imprese (PMI) o grandi imprese dei due Paesi, favorendo le relazioni reciproche e la definizione di strategie comuni sui mercati internazionali, nel quadro di un’Europa sociale.
  2. Le Parti favoriscono, in particolare attraverso consultazioni regolari, l’attuazione di un’ambiziosa politica industriale europea orientata alla competitività globale delle imprese e a facilitare la realizzazione della doppia transizione digitale ed ecologica dell’economia europea. Esse agiscono per realizzare l’obiettivo dell’autonomia strategica dell’Unione Europea, a partire dai settori delle transizioni energetica e digitale, delle nuove tecnologie, della sanità, della difesa e dei trasporti, in particolare promuovendo dei progetti a sostegno dell’occupazione e degli attori economici locali. Esse riconoscono l’esigenza di salvaguardare l’integrità del Mercato unico, sostenendo un’equa concorrenza sia tra le imprese dell’Unione, sia tra le imprese europee e quelle dei Paesi terzi, promuovendo al contempo l’innalzamento degli standard sociali e ambientali. Le Parti s’impegnano a rafforzare le collaborazioni industriali bilaterali, nonché a promuovere iniziative congiunte che contribuiscono alla valorizzazione delle catene del valore strategiche europee. Esse facilitano la partecipazione delle piccole e medie imprese a tali progetti e il loro finanziamento tramite fondi e programmi europei.
  3. Le Parti riconoscono l’importanza della loro cooperazione al fine di rafforzare la sovranità e la transizione digitale europea. Esse s’impegnano ad approfondire la loro cooperazione in settori strategici per il raggiungimento di tale obiettivo, quali le nuove tecnologie, la cyber-sicurezza, il cloud, l’intelligenza artificiale, la condivisione dei dati, la connettività, il 5G-6G, la digitalizzazione dei pagamenti e la quantistica. Esse si impegnano a lavorare per una migliore regolamentazione a livello europeo e per una governance internazionale del settore digitale e dello spazio cibernetico.
  4. Riconoscendo l’importanza della prevenzione e della lotta contro la corruzione e le frodi, l’evasione e l’elusione fiscale, le Parti convengono d’intensificare la collaborazione tra i loro “Anti-Fraud Coordination Services” e le loro amministrazioni fiscali.
  5. È istituito un Forum di consultazione fra i Ministeri competenti per l’economia, le finanze e lo sviluppo economico. Esso si riunisce con cadenza annuale a livello dei Ministri competenti al fine di assicurare un dialogo permanente nell’ambito di due distinti segmenti: il primo sulle politiche macro-economiche; e il secondo sulle politiche industriali, sull’avvicinamento dei tessuti economici dei due Paesi, sul mercato interno europeo e sulle cooperazioni industriali che coinvolgono imprese dei due Paesi.
  6. Al fine di facilitare la miglior attuazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni competenti promuovono lo scambio di funzionari.

 

Articolo 6

Sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo

  1. Le Parti riaffermano il loro impegno per il rafforzamento della dimensione sociale dell’Unione Europea e l’attuazione del Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, nel solco degli impegni presi al Vertice di Porto dell’8 maggio 2021. Esse sottolineano l’importanza di garantire delle condizioni di lavoro e di retribuzione dignitose a tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori delle piattaforme, di garantire un salario minimo adeguato, di sviluppare il dialogo sociale, di lottare contro la disoccupazione giovanile e di promuovere il diritto individuale alla formazione per favorire lo sviluppo delle competenze. Esse s’impegnano a sostenere le politiche per una piena parità tra uomini e donne, in particolare sostenendo l’empowerment femminile e promuovendo il talento e la leadership femminili. Esse s’impegnano a lottare contro tutte le discriminazioni, a combattere il dumping sociale, a lottare contro la povertà e l’esclusione sociale e a rafforzare la protezione delle persone vulnerabili. Esse intendono agire insieme di fronte alle evoluzioni del mercato del lavoro e ai cambiamenti demografici. Esse s’impegnano a organizzare una consultazione annuale in vista dello scambio di buone pratiche e della preparazione di progetti e posizioni comuni nel quadro europeo.
  2. Le Parti si adoperano per sostenere e attuare gli strumenti multilaterali relativi sia allo sviluppo sostenibile, in primo luogo l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, sia alla protezione dell’ambiente e del clima, in particolare l’Accordo di Parigi. A tal fine, esse agiscono insieme per produrre risultati ambiziosi in materia di clima, in particolare nel quadro dei negoziati europei ed internazionali, e si impegnano a contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e alla realizzazione dell’ambizione dell’Unione Europea di rafforzare la resilienza delle nostre società. Esse conducono altresì azioni comuni a favore della protezione, del ripristino, del rafforzamento e della valorizzazione della biodiversità, nei fori europei come in quelli internazionali. Esse si consultano regolarmente sui dossier multilaterali di maggiore interesse comune in materia ambientale e climatica e agiscono in stretto coordinamento per istituire degli strumenti che permettano una transizione ecologica efficace, equa e socialmente equilibrata.
  3. Le Parti si adoperano per l’integrazione della protezione del clima in tutte le politiche e valorizzano la mobilitazione giovanile in questo ambito, nonché quella dei soggetti privati, attraverso coalizioni multi-attori. Esse lavorano altresì congiuntamente per accelerare l’azione a favore dell’adattamento al cambiamento climatico.
  4. Le Parti si adoperano per la de-carbonizzazione in tutti i settori appropriati, in particolare sviluppando le energie rinnovabili e promuovendo l’efficienza energetica.
  5. Nel riconoscere il ruolo significativo della mobilità e delle infrastrutture nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), del Green Deal europeo e del contrasto dei cambiamenti climatici, le Parti cooperano a livello bilaterale e in ambito Unione Europea per ridurre le emissioni prodotte dai trasporti e per sviluppare modelli di mobilità e d’infrastrutture puliti e sostenibili a sostegno di una transizione ambiziosa, solidale e giusta. A tal fine, un Dialogo strategico sui trasporti a livello di ministri competenti per le infrastrutture e la mobilità sostenibile si tiene alternativamente in Italia e in Francia.
  6. Le Parti difendono a livello internazionale una visione condivisa sulla biodiversità, la protezione degli ecosistemi naturali e rurali, il risanamento e la protezione delle acque e del suolo. Esse lavorano insieme per garantire il raggiungimento di obiettivi globali sulla biodiversità ambiziosi e solidi, attuando gli impegni sottoscritti con la Convenzione sulla diversità biologica e con la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione.
  7. Le Parti sostengono inoltre l’obiettivo di fare del Mediterraneo un mare pulito ed ecologicamente sostenibile. Esse si adoperano per rafforzare la sua protezione, in particolare sostenendo il progetto che mira a designare una zona marittima particolarmente vulnerabile nel Mediterraneo nord-occidentale. Esse favoriscono lo sviluppo dell’economia blu sostenibile nel Mediterraneo.
  8. Le Parti agiscono di concerto a livello europeo per favorire la resilienza, la sostenibilità e la transizione del sistema agricolo e agroalimentare, garantendo al contempo la sovranità alimentare dell’Unione Europea. In proposito, esse sostengono misure a favore della lotta contro gli sprechi alimentari e della gestione del rischio, nonché i progetti di sviluppo sostenibile nell’ambito delle filiere agro-alimentari e dell’agricoltura biologica, con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia della fertilità e della biodiversità del suolo. Le Parti s’impegnano altresì a sostenere progetti di lotta alla deforestazione, in particolare in seno al Partenariato delle dichiarazioni di Amsterdam. Le Parti s‘impegnano a sostenere, proteggere e promuovere, sia nell’Unione Europea che nei Paesi terzi, a livello bilaterale, plurilaterale e multilaterale, le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate nell’Unione Europea.
  9. Le Parti s’impegnano a promuovere e sostenere la cooperazione tra le loro aree protette e tra i loro parchi terresti e marini, anche nel quadro degli accordi regionali e globali a tutela della biodiversità.
  10. I ministeri competenti avviano consultazioni regolari al fine di applicare l’insieme delle disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 7

Spazio

  1. Le Parti riconoscono l’importanza della loro cooperazione bilaterale nella costruzione dell’Europa dello spazio, che costituisce una dimensione chiave dell’autonomia strategica europea e dello sviluppo economico dell’Europa. Esse favoriscono il coordinamento e l’armonizzazione delle loro strategie ed attività nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzo dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici e dell’accesso autonomo allo spazio da parte dell’Europa.
  2. Al fine di migliorare le loro capacità di operare congiuntamente nello spazio, le Parti sviluppano e promuovono la cooperazione bilaterale a livello industriale, scientifico e tecnologico, in particolare nel quadro dell’Unione Europea e dell’Agenzia Spaziale Europea.
  3. Attraverso la loro cooperazione, le Parti mirano a rafforzare la strategia spaziale europea e a consolidare la competitività e l’integrazione dell’industria spaziale dei due Paesi. Nel settore dell’accesso allo spazio, esse sostengono il principio di una preferenza europea attraverso lo sviluppo, l’evoluzione e l’utilizzo coordinato, equilibrato e sostenibile dei lanciatori istituzionali Ariane e Vega. Le Parti riaffermano il loro sostegno alla base europea di lancio di Kourou, rafforzando la sua competitività e la sua apertura. Nel settore dei sistemi orbitali, esse intendono incoraggiare e sviluppare la cooperazione industriale nel settore dell’esplorazione, dell’osservazione della terra e delle telecomunicazioni, della navigazione e dei relativi segmenti terrestri.

 

Articolo 8

Istruzione e formazione, ricerca e innovazione

  1. Le Parti riconoscono ai settori dell’istruzione e della formazione, dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione un ruolo fondamentale nelle relazioni bilaterali e nel progetto comune europeo. Esse s’impegnano a favorire la mobilità tra i due Paesi in tutti questi settori, in particolare attraverso il programma europeo Erasmus+.
  2. Al fine di favorire la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, le Parti realizzano azioni di promozione linguistica e sostengono lo sviluppo dell’insegnamento della lingua italiana e della lingua francese nei rispettivi Paesi. In questo quadro, esse prestano particolare attenzione alla formazione e alla mobilità dei docenti e degli studenti che intendono intraprendere la carriera di docente.
  3. Le Parti si adoperano per una cooperazione sempre più stretta tra i loro rispettivi sistemi di istruzione, con l’obiettivo in particolare di contribuire alla costruzione dello Spazio europeo dell’istruzione. Esse incoraggiano la mobilità giovanile, in particolare per l’istruzione e la formazione professionale, in un’ottica di apprendimento permanente, con l’obiettivo di istituire dei centri di eccellenza professionale italo-francesi ed europei e di favorire il riconoscimento di tali percorsi. Esse sviluppano i percorsi congiunti dell’Esame di Stato italiano e del Baccalauréat francese (ESABAC) e incoraggiano i partenariati sistematici tra gli istituti italiani e francesi che li offrono, nonché la mobilità degli studenti e dei loro docenti. Inoltre, esse s’impegnano a cooperare per un’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, attraverso programmi di collaborazione dedicati.
  4. Le Parti si adoperano per avvicinare i loro sistemi d’istruzione superiore, con l’obiettivo in particolare di contribuire alla costruzione dello Spazio europeo dell’istruzione superiore. Esse s’impegnano a rafforzare la collaborazione universitaria, sviluppando il dialogo strutturato tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Conferenza dei Presidenti delle Università francese e la collaborazione attraverso l’Università Italo-Francese (UIF). A tal fine, esse prevedono un incontro biennale, tra i ministeri responsabili per l’istruzione superiore, coinvolgendo l’insieme degli attori universitari. Esse s’impegnano in questo quadro a promuovere attivamente la partecipazione delle istituzioni dell’istruzione superiore italiane e francesi al progetto delle università europee e ad accompagnarne la realizzazione. Esse rafforzano i programmi di scambio di studenti e personale accademico in ogni settore scientifico-disciplinare favorendo i doppi titoli, i titoli congiunti, in particolare a livello master, e i dottorati in co-tutela, nonché la cooperazione tra scuole dottorali.
  5. Al fine di rafforzare l’attrattività dell’Unione Europea, utilizzando pienamente i mezzi del programma quadro per la ricerca e l’innovazione “Horizon Europe”, le Parti potenziano e valorizzano i rapporti di collaborazione nell’ambito delle grandi infrastrutture di ricerca. Le Parti, inoltre, sviluppano la mobilità dei ricercatori al fine di approfondire la loro cooperazione bilaterale, i cui ambiti prioritari saranno stabiliti nel programma di lavoro previsto all’articolo 11, comma 2. Esse s’impegnano a sostenere l’innovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività dell’Europa. A tal fine, ogni due anni è organizzato un incontro interministeriale che associa attori universitari e altri attori pubblici e privati del settore della ricerca e dell’innovazione.
  6. I ministri competenti per l’istruzione, l’istruzione superiore, l’innovazione e la ricerca avviano consultazioni annuali al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 9

Cultura, giovani e società civile

  1. Le Parti promuovono il ravvicinamento tra i loro popoli e un sentimento di appartenenza comune europea incoraggiando gli scambi all’interno della società civile e la mobilità dei giovani, sfruttando in particolare i programmi europei. Esse si dotano di una strategia comune al fine d’incoraggiare l’impegno e la mobilità dei giovani italiani e dei giovani francesi, nel quadro della strategia europea per la gioventù e del dialogo strutturato europeo. Esse coordinano questa strategia all’interno della commissione mista prevista dall’Accordo culturale tra l’Italia e la Francia fatto a Parigi il 4 novembre 1949. Esse organizzano un Consiglio franco-italiano della Gioventù a margine della predetta commissione mista. Nel quadro del servizio civile universale italiano e del servizio civile francese e sulla base di una cooperazione tra le agenzie e gli enti governativi incaricati della gestione dei due programmi e delle opportunità di mobilità giovanile, le Parti istituiscono un programma di volontariato italo-francese intitolato “servizio civile italo-francese”. Esse esaminano la possibilità di collegare questo programma al Corpo europeo di solidarietà.
  2. Riconoscendo la profondità dei legami culturali tra i due Paesi e la loro importanza nell’amicizia che li unisce, le Parti rafforzano la cooperazione tra le istituzioni, gli organismi culturali e gli artisti italiani e francesi. In questo spirito, esse favoriscono gli scambi di esperienze, la mobilità delle persone, la ricerca e la formazione. Esse istituiscono programmi di scambio d’eccellenza tra scuole d’arte e per i mestieri d’arte.
  3. Le Parti s’impegnano a sostenere iniziative congiunte per la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale a livello europeo e internazionale. Esse incoraggiano lo sviluppo della ricerca. Esse favoriscono in particolare il ricorso ai relativi programmi, meccanismi e fondi speciali dell’Unione Europea, anche per far fronte alle calamità naturali o ai disastri che colpiscono il patrimonio culturale. Esse favoriscono il coordinamento di nuove proposte nel quadro delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa per la protezione del patrimonio culturale a fronte di crisi, emergenze e gravi rischi. Esse favoriscono altresì il coordinamento in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per i seguiti della Risoluzione 2347/2017 sulla protezione del patrimonio culturale nei conflitti, adottata su iniziativa di Italia e Francia, e promuovono il sostegno all’azione dell’UNESCO.
  4. Le Parti intensificano la collaborazione nell’ambito dell’industria culturale e creativa allo scopo di favorire la circolazione delle creazioni e delle produzioni e per accompagnare l’evoluzione digitale del settore. Esse s’impegnano a facilitare le coproduzioni di opere culturali, in particolare cinematografiche, audiovisive e nelle arti sceniche, e a valutare la possibilità della loro distribuzione attraverso una piattaforma culturale comune. Esse incoraggiano la reciproca partecipazione alle principali manifestazioni di rilievo internazionale. Esse facilitano le collaborazioni nei settori degli spettacoli dal vivo, del design, dell’architettura e della moda. Esse incoraggiano la traduzione di opere letterarie nelle rispettive lingue. Esse s’impegnano a favorire la mobilità degli artisti e degli autori tra i due Paesi, in particolare mettendo in contatto le istituzioni incaricate della formazione e incoraggiando lo sviluppo di residenze.
  5. I rispettivi ministeri competenti per la cultura e la gioventù avviano consultazioni annuali al fine d’individuare progetti di comune interesse e curarne i seguiti operativi. Le Parti s’impegnano altresì a convocare annualmente la commissione mista prevista dall’art. 10 dell’Accordo culturale tra l’Italia e la Francia fatto a Parigi il 4 novembre 1949. Esse si impegnano a favorire questo dialogo promuovendo lo scambio di buone pratiche tra i settori interessati e sviluppando degli scambi di funzionari tra i rispettivi ministeri.

 

Articolo 10

Cooperazione transfrontaliera

  1. La frontiera terrestre italo-francese costituisce un bacino di vita interconnesso, in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune. Le Parti s’impegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori.
  2. Le Parti dotano le collettività frontaliere e gli organismi di cooperazione frontaliera di competenze appropriate per rendere gli scambi e la cooperazione più dinamici. Esse sostengono i progetti che favoriscono l’integrazione di questo spazio e la realizzazione del suo potenziale umano, economico e ambientale, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e con quelli della politica di coesione europea. Esse rafforzano in particolare la cooperazione transfrontaliera in materia di sanità e d’interventi di soccorso alle persone. Esse adottano le modifiche regolamentari e sottopongono ai rispettivi parlamenti le modifiche legislative necessarie per eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliera, incluso per la creazione di servizi pubblici comuni in materia sociale, sanitaria, ambientale, di energia, d’istruzione, culturale e di trasporti. Le Parti incoraggiano il dialogo tra amministrazioni e parlamenti sul recepimento del diritto europeo al fine di evitare eventuali conseguenze pratiche pregiudizievoli per gli scambi nei bacini di vita frontaliera legate a differenze significative nelle misure adottate a titolo nazionale.
  3. Le Parti approfondiscono la loro cooperazione in materia di sicurezza, in particolare attraverso scambi di personale e favorendo la realizzazione di operazioni comuni o coordinate.
  4. Le Parti si adoperano per lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti transfrontaliera ferroviaria, stradale e marittima. Esse riconoscono l’interesse strategico dello sviluppo coordinato e sostenibile della mobilità ferroviaria transalpina. In questo spirito, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale assicurato dalle competenti Conferenze intergovernative settoriali.
  5. Le Parti favoriscono la formazione dei parlanti bilingue in italiano e in francese nelle regioni frontaliere, valorizzando in tal modo l’uso delle due lingue nella vita quotidiana.
  6. Le Parti studiano congiuntamente le evoluzioni dello spazio frontaliero, mettendo in rete i loro organismi di osservazione territoriale.
  7. Un Comitato di cooperazione frontaliera, presieduto dai ministri competenti delle Parti, riunisce rappresentanti delle autorità locali, delle collettività frontaliere e degli organismi di cooperazione frontaliera, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali. Il Comitato, che si riunisce almeno una volta l’anno, può proporre dei progetti di cooperazione frontaliera in tutti gli ambiti delle politiche pubbliche, suggerendo soluzioni per la loro realizzazione, ivi incluse, a seconda dei casi, delle soluzioni convenzionali, legislative o regolamentari. Senza pregiudizio per le competenze delle autorità nazionali preposte alla gestione delle crisi, il Comitato può riunirsi, a richiesta di una delle Parti, anche nel caso di una crisi suscettibile d’incidere sui due lati del confine, al fine di consultarsi, nel formato appropriato, sulle misure più adeguate.

 

Articolo 11

Organizzazione

1.Le Parti organizzano con cadenza annuale un Vertice intergovernativo. In tale occasione, esse verificano l’attuazione del presente Trattato ed esaminano ogni questione prioritaria d’interesse reciproco. Ove possibile, le riunioni di coordinamento e di concertazione previste dal presente Trattato a livello ministeriale si tengono ai margini del Vertice. Un resoconto è presentato dai ministri competenti di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e al Presidente della Repubblica Francese.

  1. Un programma di lavoro indicativo permette, quale mezzo della cooperazione italo-francese, di precisare gli obiettivi delle forme di cooperazione bilaterale previste dal presente Trattato. Tale programma è oggetto di un esame periodico e, ove necessario, è adattato senza ritardo agli obiettivi fissati di comune accordo.
  2. Un membro di Governo di uno dei due Paesi prende parte, almeno una volta per trimestre e in alternanza, al Consiglio dei Ministri dell’altro Paese.
  3. È istituito, a livello dei Segretari Generali dei Ministeri degli Affari Esteri, un Comitato strategico paritetico incaricato dell’attuazione del presente Trattato e del programma di lavoro. Esso definisce, in collegamento con gli altri ministeri coinvolti, le strategie e le azioni comuni e formula raccomandazioni sull’attuazione degli impegni assunti nel quadro del presente Trattato, di cui monitora e valuta l’applicazione. Il Comitato strategico paritetico si riunisce una volta l’anno prima del Vertice intergovernativo.
  4. Le Parti s’impegnano a promuovere, con apposite intese tecniche tra le amministrazioni interessate, scambi di funzionari con cadenze regolari e attività di formazione congiunte.
  5. Nell’ambito dei processi di trasformazione della pubblica amministrazione, le Parti rafforzano la loro cooperazione bilaterale attraverso incontri regolari e progetti comuni tra le rispettive amministrazioni pubbliche su temi d’interesse comune, in particolare la formazione, la digitalizzazione, l’attrattività della pubblica amministrazione, la parità di genere, l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e la conciliazione tra vita personale e vita professionale.
  6. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall’appartenenza di entrambe le Parti all’Unione Europea.

 

Articolo 12

Disposizioni finali

  1. Le divergenze o le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del Trattato sono risolte in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
  2. Ciascuna Parte notifica all’altra Parte la conclusione delle procedure interne previste per l’entrata in vigore del presente Trattato, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell’ultima notifica.
  3. Il Trattato ha durata indeterminata, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di denunciarlo con un preavviso di almeno dodici mesi per via diplomatica. In questo caso, il Trattato cessa di essere in vigore al compimento di sei mesi dopo la data di ricezione della denuncia. Tale denuncia non mette in causa i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dai progetti avviati nel quadro del presente Trattato.
  4. Il Trattato può essere emendato o integrato per iscritto con il consenso delle Parti. Gli emendamenti e le integrazioni entrano in vigore secondo le previsioni di cui al paragrafo 2.

Fatto il 26 novembre 2021 a Roma in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana e francese, le due versioni facenti ugualmente fede.

 

Per la Repubblica Italiana

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

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Per la Repubblica Francese

Il Presidente della Repubblica

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Il Primo Ministro

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Il Ministro dell’Europa e degli Affari Esteri

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