VATICANO, Tribunali e pene. Bergoglio modifica le leggi di oltre Tevere

Pubblicato ieri il motu proprio mediante il quale il pontefice ha stabilito alcune modifiche al Codice penale, a quello di Procedura penale e alla Legge n. CCCLI recante norme sull’Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano: introdotti con l'articolo 17bis lo sconto di pena e i lavori socialmente utili

Pubblicato ieri il motu proprio mediante il quale il pontefice ha stabilito alcune modifiche al Codice penale, a quello di Procedura penale e alla Legge n. CCCLI recante norme sull’Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Bergoglio ha dunque previsto i lavori socialmente utili e lo sconto della pena in caso di effettivo ravvedimento del condannato. Nel complesso normativo di oltre Tevere viene pertanto inserito l’articolo 17bis del Codice penale che recita:

«Al condannato a una pena restrittiva della libertà personale, il quale durante l’esecuzione della pena abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ed abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione da quarantacinque a centoventi giorni per ogni anno di pena scontata».

«All’inizio dell’esecuzione – statuisce inoltre il nuovo articolo introdotto nel Codice – il condannato elabora, d’intesa con il giudice dell’esecuzione, un programma di trattamento e reinserimento contenente l’indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il condannato, a tal fine, può proporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca».

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