SOCIETÀ, cyber crime. «Revenge porn» e cicatrici digitali: «Dai, mandami una foto»

Le dimensioni sconvolgenti che ha raggiunto il fenomeno si devono anche alla remotizzazione delle relazioni interpersonali avvenuta in conseguenza della pandemia da Covid-19. Le persone hanno acquisito nuove abitudini e comportamenti comunicativi che si riflettono anche sulla costruzione delle relazioni intime; un cambiamento non passeggero che, terminata l’emergenza, si è consolidato in nuove modalità di espressione dell’affettività

a cura del professore e avvocato Roberto De Vita e degli avvocati Giada Caprini e Marco Della Bruna, pubblicato su “De Vita Law” il 2 marzo 2024, https://www.devita.law/dai-mandami-foto-revenge-porn-cicatrici-digitali/ Il revenge porn ha raggiunto negli ultimi anni proporzioni allarmanti ed appare in continua crescita. I casi di cronaca e gli studi che hanno analizzato il fenomeno evidenziano il rischio di una esposizione generalizzata: nessuno è escluso, dagli adolescenti fino ai rappresentanti istituzionali, passando per personalità pubbliche e per persone ordinarie. Un fenomeno globale che continua a dimostrare[1] quanto possa essere fragile l’identità nell’ecosistema digitale. Gli utenti dei social colpiti sarebbero 1 su 8[2], con percentuali ancora più elevate nel caso dei minori. Se a questo aggiungiamo che il 51% delle vittime contempla la possibilità del suicidio, ci rendiamo conto della gravità del problema[3].

IN ITALIA DUE MILIONI DI VITTIME

Solo in Italia, si stima che le vittime siano più di due milioni e che 14 milioni di account italiani abbiano visualizzato immagini online carpite o diffuse senza consenso[4]. Sui gruppi Telegram dedicati al pubblico italiano, inoltre, l’Osservatorio Permanente di Permesso Negato ha rilevato un numero di utenti registrati non unici pari a 13.152.000 account [Ibidem.]. Secondo un altro studio, il 4% degli italiani sarebbe vittima di revenge porn e quasi il 9% dichiara di conoscere almeno una vittima[5]. Inoltre, 1 italiano su 6 avrebbe prodotto immagini o video intimi e la metà di questi li avrebbe condivisi con altre persone[6]. Le dimensioni sconvolgenti che sono state raggiunte si devono anche alla remotizzazione delle relazioni interpersonali avvenuta in conseguenza della pandemia da Covid-19[7]. Le persone hanno acquisito nuove abitudini e comportamenti comunicativi che si riflettono anche sulla costruzione delle relazioni intime; un cambiamento non passeggero che, terminata l’emergenza, si è consolidato in nuove modalità di espressione dell’affettività.

REMOTIZZAZIONE DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI

Il revenge porn è parte di un più ampio fenomeno, la pornografia non consensuale (NCP), non necessariamente connesso a “vendette di relazione” e che attiene alla condivisone/diffusione digitale senza il consenso della persona ritratta di immagini di carattere sessuale: immagini riprese consensualmente o volontariamente nel corso di un rapporto sessuale o di un atto sessuale ma destinate a rimanere private o ad essere condivise privatamente; immagini carpite da telecamere nascoste; immagini sottratte da dispositivi elettronici; immagini riprese nel corso di una violenza sessuale. Alle forme “tradizionali” di un fenomeno digital enabled si deve adesso aggiungere anche la creazione originale di materiale pornografico attraverso l’uso della IA, raffiguranti volti e sembianze di persone reali e spesso facilmente identificabili: il c.d. deepfake. Seppur di recente e ancora limitata espansione il sub-fenomeno ha in sé tutta la devastante potenzialità dell’accelerazione della utilizzabilità diffusa dell’intelligenza artificiale, ponendo inoltre in crisi gli attuali strumenti normativi internazionali e nazionali che ad oggi rimangono sostanzialmente confinati a materiale da creazione reale e non artificiale.

DATI PREOCCUPANTI

Rispetto al generale fenomeno del revenge porn, già lo studio delle accademiche statunitensi Danielle K. Citron e Mary Anne Franks del 2014 aveva evidenziato dei dati preoccupanti. Ad attirare l’attenzione non sono solo i numeri relativi alla estensione del fenomeno, ma soprattutto la gravità delle ripercussioni sulla vita delle sopravvissute, precisando sin d’ora che si parlerà prevalentemente al femminile delle vittime, poiché, a seconda degli studi pubblicati, tra il 62%[8] e il 90%[9] delle vittime è costituito da donne. Secondo tale studio, il 50% delle foto intime è corredato da nome, cognome e link ai profili social personali, il 20% era postato insieme a indirizzi e-mail o numeri di telefono[10]. La prima volta che si è iniziato a parlare di revenge porn in maniera diffusa è stato nel 2014. Il fenomeno aveva colpito numerose celebrità del cinema di Hollywood, tra cui le attrici Jennifer Lawrence e Kate Upton. I loro telefoni erano stati violati e, come conseguenza immediata, i contenuti intimi degli stessi erano stati diffusi sulla rete, in danno della loro dignità personale e della reputazione. Tale evento ha avuto forti ripercussioni anche a livello psicologico sulle vittime.

REVENGE PORN: UN FENOMENO COMPLESSO

È necessario, infatti, considerare il revenge porn analizzandolo nella sua complessità, come fenomeno dalle implicazioni non solo legali, ma soprattutto psicologiche, sociali e culturali. L’esposizione che esso comporta o può comportare, quando questa è solo minacciata, ha delle conseguenze significative sulla vita e sullo sviluppo dell’identità delle persone che subiscono questi traumi. Come visto, da un punto di vista fenomenologico, la locuzione revenge porn non attiene tanto e solo alla vendetta del partner che, dopo la cessazione di una relazione, decide di condividere con terzi, amici o utenti del web, le immagini che ritraggono quella che era la propria compagna. E infatti, molto spesso, il fine dell’agente non è la vendetta, né un sentimento personale: il revenge porn è solo una parte di un più ampio insieme di comportamenti lesivi, ricondotto sotto il nome di nonconsensual pornography (NCP). Se il revenge porn è diretto a umiliare e danneggiare la persona ripresa nelle immagini[11], l’uso di tale nome può portare a un equivoco semantico e non essere al contempo rappresentativo della interezza del fenomeno.

UMILIARE E DANNEGGIARE LA PERSONA

Ciò perché la parola vendetta porta con sé il sottinteso che il destinatario di questa abbia, in qualche modo, provocato o istigato la stessa con i propri comportamenti. La definizione NCP è più rappresentativa delle diverse forme del fenomeno: diffusione di immagini di natura sessuale di individui senza il consenso di questi ultimi, esclusa, dunque, la distribuzione pornografica commerciale[12]. Esistono numerosi siti di NCP, che incoraggiano i propri utenti a caricare foto e video intimi dei loro ex-partner per vendetta. È anche frequente che offrano il servizio nell’ambito di forum, dove gli altri utenti hanno la possibilità di postare commenti dispregiativi o volgari sulle donne nelle immagini. Il primo di questi siti è stato creato nel 2010 da Hunter Moore. In soli 3 mesi nel 2011, ha ricevuto 10.000 caricamenti di foto. All’epoca, l’indagine dell’FBI si concentrò sull’accertamento dell’eventualità che il materiale fosse stato rubato. La condanna che ne è seguita è stata basata sul furto di identità e sull’accesso non autorizzato agli account delle vittime[13]. In ogni caso, da allora sono stati creati molti altri siti di pornografia non consensuale che hanno un vasto seguito[14].

PORNOGRAFIA NON CONSENSUALE (NCP)

Tra le conseguenze immediate dell’esposizione delle proprie immagini intime al pubblico (proprio perché spesso associate a riferimenti identificativi), vi sono le molestie sessuali e le minacce: anonimi sconosciuti possono inviare e-mail e messaggi minacciando stupri e altre violenze. Ad alcune è stato detto: «Prima ti stupro, poi ti uccido»[15]. Il fenomeno è in rapida crescita, non solo per la sempre maggiore facilità di condivisione e diffusione delle immagini, ma anche in ragione della normalizzazione dello scouting affettivo e sessuale mediante la creazione e lo scambio dell’oggetto materiale della futura violazione, come nel caso del sexting. Per avere un’idea di quanto sia usuale, soprattutto tra i minori, la condivisione di contenuti a sfondo sessuale, possiamo citare uno studio condotto nel 2018 in seno alla American Medical Association. Si è stimato che su 110.380 partecipanti minorenni, rispettivamente il 14,8% e il 27,4% di questi aveva inviato o ricevuto sext. Inoltre, le percentuali di chi aveva inoltrato uno di questi sext senza consenso o aveva subito tale inoltro sono rispettivamente del 12% e dell’8,4%[16]. È divenuto tristemente famoso, in Canada, il caso di Amanda Todd, una quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo che una sua foto di nudo era stata inviata ai suoi amici e compagni di scuola[17].

IL CASO AMANDA TODD

In molti casi, i minori che hanno inviato le loro foto sono stati costretti o hanno ricevuto forti pressioni in tal senso. Secondo un recente studio, ragazze e persone non binarie riceverebbero le maggiori pressioni (77,5% e 77,8%), seguite dai ragazzi (68,4%)[18]. In base ad un’indagine condotta dal Massachusetts Aggression Reduction Center, inoltre, la maggior parte delle volte questi episodi avvengono nell’ambito di rapporti stretti[19]. Tra i più giovani, appare molto grave anche il fenomeno della sextortion (da sex ed extortion, la pratica di costringere qualcuno a fare qualcosa, spesso a compiere atti sessuali, minacciando di pubblicarne foto di nudo o informazioni sessuali[20]). In uno studio condotto da Snap[21], quasi due terzi degli intervistati della Generazione Z (13-24 anni) su tutte le piattaforme e i dispositivi – non solo Snapchat – hanno affermato che loro o gli amici sono stati presi di mira con la modalità del “catfishing”[22] o sono stati hackerati da criminali che hanno rubato immagini personali esplicite o altre informazioni private. In entrambi i casi, il materiale ottenuto è stato utilizzato per estorcere denaro o altri contenuti intimi.

SEXEXTORTION

Secondo Thorn, la start-up cofondata da Ashton Kutcher e Demi Moore, una vittima su quattro subisce episodi di sextortion già prima dei tredici anni di età. Quasi la metà delle vittime viene minacciata quotidianamente al fine di estorcere nuove immagini, che alimentano questo circolo dell’abuso[23]. Un altro studio del 2019 ha messo in evidenza come i numeri dei minori coinvolti sia percentualmente superiore a quello dei maggiorenni sui rispettivi campioni analizzati. Si può facilmente evincere come i più giovani, nati con gli smartphone, siano naturalmente più inclini a esporsi tramite questi strumenti. Tale studio, pubblicato da Cyber Civil Rights Initiative, ha evidenziato come l’8,02% abbia riportato di essere stato vittima di NCP, mentre il 5,12% di aver diffuso il materiale, creando NCP. La maggior parte delle vittime (circa il 70%), ha subìto la condotta dell’attuale partner (31,15%) o di un precedente partner (39,75%). Gli autori di NCP hanno dichiarato anche la relazione che avevano con le proprie vittime: nella maggioranza dei casi si trattava del partner (39,1%) o dell’ex-partner (24,36%), a seguire amicizie e sconosciuti[24]. Inoltre, secondo un altro studio pubblicato da Cyber Civil Rights Initiative durante l’emergenza Covid-19, la vittimizzazione fisica pre-pandemica si è rivelata un affidabile predittore degli episodi di sextortion avvenuti nel corso della pandemia[25].

SCARSA CONSAPEVOLEZZA NELL’USO DEI SOCIAL

Un altro aspetto problematico risiede anche nella scarsa consapevolezza, soprattutto dei minori, nell’uso dei canali social, dal più innocuo TikTok fino a OnlyFans: manca la percezione di poter lasciare segni indelebili alla propria immagine digitale, con un’incidenza negativa su tutti gli aspetti della propria vita. La cautela nella condivisione non protegge solo dalla potenziale esposizione ai predatori sessuali, ma anche dalla lesione della propria reputazione digitale. Secondo recenti analisi, ad esempio, circa il 90% dei datori di lavoro utilizza i motori di ricerca e i social media per raccogliere informazioni sui candidati per i posti di lavoro e circa l’80% ha escluso un candidato a causa di quelle medesime informazioni. Le ragioni più comuni che vengono addotte sono le preoccupazioni riguardanti lo stile di vita, commenti inappropriati, foto e video non consoni. I responsabili della selezione non chiedono alle vittime se abbiano postato loro le immagini o se queste siano state caricate contro il loro volere. Semplicemente, i datori di lavoro non vogliono rischiare di assumere persone la cui immagine pubblica potrebbe avere un’influenza negativa sulla reputazione aziendale[26].

SOCIAL RECRUITING

Anche in Italia, secondo una ricerca simile svolta da Adecco (“Work Trends Study” 2019/2021), l’attività di recruiting viene svolta prevalentemente on line, ed in particolare, per il 43,8%, sui social media (cosiddetti social recruiting). Al 44,1% dei recruiters è capitato di escludere un candidato dopo aver visionato i suoi profili social, soprattutto nel caso di scoperta di fotografie non appropriate. Diversi studi hanno evidenziato le pesanti conseguenze sulla salute mentale delle vittime: sindrome da stress post-traumatico, ansia e depressione, umiliazione, problemi ad avere relazioni intime, perdita dell’autostima e della sicurezza in sé stesse. Ai sintomi descritti si accompagna spesso la presenza di meccanismi di c.d. coping, o strategie di adattamento, meccanismi di negazione o di evitamento rispetto all’evento di NCP. Tutte conseguenze negative che vengono normalmente riscontrate anche nelle sopravvissute a episodi di stupro e ad altre tipologie di aggressioni sessuali[27]. Secondo gli psichiatri Mudasir Kamal e William J. Newman gli effetti sulla psiche sono rabbia, senso di colpa, paranoia, depressione e istinti suicidi. Da qui si possono deteriorare velocemente le relazioni personali, portando all’isolamento. Le conseguenze a lungo termine sulle vittime di revenge porn sono simili a quelle riscontrate nelle vittime di pedopornografia: l’umiliazione e il senso di impotenza[28].

CRIMINALIZZAZIONE DEL FENOMENO

È ben evidente che un fenomeno di questa portata e gravità necessiti di ricevere un inquadramento normativo che consenta di fronteggiarlo, sia garantendo protezione ed assistenza alle vittime, sia sanzionando gli autori e sostenendo il contrasto di prevenzione e l’attivazione di tempestivi presidi per impedire o contenere la diffusione delle immagini. Sul piano internazionale, le normative nazionali si sono inserite nel quadro di convenzioni già esistenti, tra cui spiccano la “Convenzione (ONU) sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna” del 1979 e la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” del 2011 (cosiddetta Convenzione di Istanbul). Quando sono state firmate, tuttavia, non si pensava alle nuove violenze, realizzate attraverso mezzi appena immaginabili all’epoca. Le Filippine sono state tra i primi Stati ad introdurre una disciplina specifica contro il revenge porn, con l’Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 (secondo tale atto, sono punite le condotte che abbiano ad oggetto una serie di foto o video di natura sessuale che siano stati ripresi senza il consenso della persona coinvolta e in circostanze nelle quali questa abbia una ragionevole aspettativa di privacy. Sono dunque punite la materiale ripresa, la copia o la riproduzione, la vendita o la distribuzione, la pubblicazione o la diffusione, la esposizione o la esibizione, così come aver agevolato le precedenti condotte) a causa della precoce e vasta estensione del fenomeno nel paese, con pene fino ai sette anni di reclusione.

INEFFICACE RISPOSTA

Tuttavia, ci si è presto resi conto che la mera risposta in termini sanzionatori non rappresentava un efficace presidio. La vera sfida, infatti, è avere la capacità di intervenire preventivamente o, quanto meno, tempestivamente, cercando di evitare che la violazione causi il danno continuo e permanente che caratterizza le diffusioni del materiale personale. Gli Stati Uniti d’America rappresentano il laboratorio legislativo più avanzato in materia. Infatti, attualmente sono quarantotto gli Stati, a cui si aggiungono il District of Columbia, Guam e Puerto Rico, ad aver introdotto una normativa specifica per punire condotte di NCP. Le pene variano molto, dai casi in cui viene previsto fino ad un anno di carcere, a quelli in cui la fattispecie più grave può comportare fino a dieci anni di detenzione[29]. A dimostrazione che chiunque può essere colpito, vi è il caso del texano Joe Barton, un membro del Congresso Usa, la cui immagine è stata lesa da una diffusione non autorizzata nel 2017. Il politico repubblicano aveva inviato una foto intima ad una donna con cui aveva una relazione, per poi ritrovarsi esposto su tutti i social media[30].

EFFETTI DELLE VITTIME

In un documento approntato per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America, l’analista Samantha Brunick ha considerato le difficoltà che affronta il privato che rimane vittima di un’aggressione di questo tipo. Alle persone che non sanno come agire, consiglia di rivolgersi alle associazioni che negli Usa si occupano di assistenza legale gratuita per le vittime, come The Cyber Civil Rights Legal Project[31]. I casi che riguardano i minori e le estorsioni sessuali, nell’esperienza dell’FBI, sono i più devastanti sulla vita delle vittime. “Una volta che il criminale si appropria dell’immagine, la vita di quel minore viene stravolta” sostiene l’Agente Speciale Ryan Barrett[32]. Tuttavia, l’assenza di una legge federale sul revenge porn viene criticata, anche perché sarebbe necessaria una normativa che si occupi dei nuovi fenomeni connessi, come l’uso dell’AI deep fake per la creazione di immagini. Rebecca Delfino della Loyola Law School ha proposto, infatti, una possibile bozza di un Pornographic Deepfake Criminalization Act, strutturando una serie di strumenti di supporto extra-legali che potrebbero accompagnare la normativa, dagli interventi di sensibilizzazione fino alle risposte tecnologiche al fenomeno[33].

REATO E PENE DETENTIVE

In Inghilterra e in Galles, il revenge porn è reato dal 2015: sono previste pene detentive fino a due anni[34]. In Scozia, invece, la disciplina introdotta nel 2016 consente di irrogare pene fino a cinque anni di carcere[35]. Nel Regno Unito nel 2015 è stata istituita una linea telefonica di emergenza, Revenge Porn Helpline. Nei primi tempi riceveva tra le 50 e le 60 segnalazioni al mese. Nel 2022 ha ricevuto 923 telefonate e il chatbot introdotto a febbraio dello stesso anno è stato attivato 5.826 volte[36]. In Italia nel 2019 è stata introdotta una disciplina specifica sul revenge porn. All’interno del c.d. Codice Rosso[37], in vigore dal 09.08.2019, è stato inserito l’art. 612 – ter c.p., “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. Tale delitto punisce la condotta di chiunque, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video a sfondo sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, li invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate. È ugualmente punito chi abbia ricevuto o comunque acquisito le stesse immagini o video e ne faccia il medesimo uso al fine di recare nocumento alle persone rappresentate. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000. Sono, inoltre, previste aggravanti per la commissione da parte di persone legate o già legate da relazione affettiva alla vittima, con mezzi telematici o in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Tranne che in quest’ultimo caso, è un delitto perseguibile a querela della persona offesa.

L’INTERVENTO DEL «CODICE ROSSO»

Dall’introduzione, hanno fatto notizia diverse sentenze, come quella del Tribunale di Sulmona che nel 2023 ha condannato un ventiduenne a un anno e quattro mesi di reclusione per aver diffuso e poi rimosso dopo pochi minuti immagini di nudo della sua ex ragazza[38]. I casi giudiziari complessivi, a settembre del 2023, sono stati già 4821, nel 69% dei quali le vittime sono di genere femminile e il 17% minorenni[39]. In un caso di particolare interesse, la Cassazione ha avuto modo di affrontare di recente alcune questioni finora dubbie nella giurisprudenza di merito[40]. In primo luogo, la Corte ha ritenuto che il reato si consumi con il primo invio delle immagini, anche se diretto ad una singola persona, a nulla rilevando che, come nel caso di specie, fosse diretto a un familiare della vittima, non interessato ad alimentare successive diffusioni. Infatti, la disposizione «non fa questione di reiterazione della condotta diffusiva né «quantifica» o qualifica in alcun modo la «diffusione lesiva del bene protetto»; e rispetto a quest’ultimo, la Corte enfatizza la tutela garantita dalla norma all’autodeterminazione sessuale della vittima[41].

IL FINE DI NOCUMENTO

Inoltre, la Corte si è confrontata con il fine di nocumento che caratterizza le diffusioni ulteriori (nelle quali include anche chi abbia ricevuto il materiale direttamente dalla vittima), confermando il problematico indirizzo interpretativo che identifica l’elemento soggettivo nel dolo specifico, determinato da una incompleta previsione normativa. E infatti, l’art. 612 ter comma 2 c.p., nel punire la diffusione ulteriore, richiede che questa avvenga con il fine di recare nocumento ai soggetti ritratti e ciò verosimilmente per non generalizzare la punibilità del revenge porn inconsapevole (il caso del soggetto che riceva materiale di cui non abbia elementi per ricavarne l’origine delittuosa e lo diffonda a sua volta). Il legislatore, utilizzando una perimetrazione di punibilità non sull’elemento materiale, ma su quello soggettivo della norma (sub specie dolo specifico) ha però creato di fatto una zona grigia di non punibilità per quei soggetti che, pur consapevoli di aver ricevuto materiale originante da NCP, lo diffondono senza alcun fine di nocumento specifico nei confronti dei soggetti ripresi. In tale ultimo caso, stando all’attuale orientamento della Cassazione, non sarebbe possibile ricavare il dolo specifico dalla mera consapevolezza dell’origine non consensuale del materiale pornografico.

IMMAGINI SESSUALMENTE ESPLICITE

Infine, viene chiarito cosa si debba intendere per immagini «sessualmente esplicite». In particolare, la Corte conclude che «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612ter cod. pen., la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti può avere ad oggetto immagini o video che ritraggano atti sessuali ovvero organi genitali ovvero anche altre parti erogene del corpo umano, come i seni o i glutei, nudi o in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità». Resta, tuttavia, dubbia e problematica la possibilità di applicare la norma anche ai casi di produzione di immagini verosimili (ma non vere) tramite AI deepfake, senza dover ricorrere in via residuale ad altre fattispecie. Alla luce dell’esteso e crescente utilizzo dello strumento, la giurisprudenza si dovrà probabilmente presto confrontare anche con questo dilemma interpretativo; salvo che, come proposto in altri ordinamenti, non si pensi di intervenire presto con l’introduzione di una ulteriore e specifica fattispecie.

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA

Determinanti per l’emanazione di una disciplina sanzionatoria specifica sono stati anche, in Italia, i casi riguardanti prima Tiziana Cantone, poi la deputata Giulia Sarti. Il primo in particolare ha evidenziato una grave lacuna di sistema nell’approccio alla tutela della vittima, i cui video intimi si erano notevolmente diffusi sui social media e nel webin generale, tanto da portare al suicidio la donna dopo oltre un anno dalla denuncia. Anche in Italia il dibattito più recente si è andato progressivamente concentrando, oltre che sugli aspetti strettamente sanzionatori, anche su quelli relativi alla protezione delle persone offese e alla necessità di intervento preventivo e tempestivo per le potenziali vittime. Tuttora, infatti, una vittima su tre pensa che queste condotte non costituiscano reato nel nostro Paese[42].

STRUMENTI DI CONTRASTO

Dal punto di vista tecnico, la reazione finalizzata ad impedire ovvero limitare la diffusione delle immagini, deve partire da una immediata denuncia che consenta l’attivazione delle forze di polizia e dalla capacità di queste ultime di interagire al loro interno con i reparti specializzati, come la Polizia delle Comunicazioni. È necessaria, infatti, una attività tecnica specializzata in un contesto di intervento di polizia e giudiziario. Nel caso di WhatsApp o di Telegram, è possibile per le forze dell’ordine identificare la duplicazione del contenuto ed utilizzare diverse tecniche per neutralizzarlo (in una rete peer to peer è necessario, ad esempio, individuare i punti di divulgazione). Si consideri che su Telegram esistono attualmente centinaia di chat dedicate esclusivamente allo scambio di materiale di NCP (in continuo aumento)[43]. Non si opera all’inizio per arginare il contenuto, ma per ricostruire la ramificazione delle condivisioni. Esistono strumenti in grado di capire come è avvenuta la comunicazione e che consentono di identificare con notevole efficacia i dispositivi ai due capi della stessa. Infatti, i comuni sistemi di messaggistica sono reti end to end, senza quindi punti di scambio dubbi o anonimi.

LA DIVULGAZIONE

Può essere difficile, per i principi di crittografia su cui si basano, sapere con certezza cosa sia stato divulgato; tuttavia è facile accertare se sia avvenuta una comunicazione e tra chi. Ogni messaggio ha un mittente e un destinatario, sia esso un singolo recapito o un gruppo. Ogni destinatario dei contenuti può diventare un mittente e tramite questa relazione è possibile ricostruire la ramificazione. È anche possibile danneggiare i contenuti originariamente condivisi; infatti, ciò che normalmente inoltriamo non è salvato sul nostro dispositivo, ma sul primo dispositivo mittente. Se la divulgazione avviene sul web, il discorso cambia, dato che viene a mancare il citato elemento della facile tracciabilità del percorso dei contenuti. Tuttavia, il caricamento di un contenuto su un social network come Facebookrende possibile una facile e certa eliminazione. Non bisogna però confondere la semplice segnalazione al sito con una vera operazione attiva di rimozione, per la quale serve personale altamente specializzato.

CONTENUTI GIÀ SCARICATI

Come si può immaginare, rimane il problema dei contenuti già scaricati. È complicato, per via della difficile tracciabilità dei contenuti, che si possa impedire a un utente di scaricare un file, aspettare del tempo e condividerlo nuovamente. Bisogna tenere conto, tuttavia, che in ragione della massa enorme di dati da cui veniamo sommersi quotidianamente, il modello comunemente adottato è quello della accettazione dei contenuti ma non della conservazione (salvataggio del file). Nei casi più eclatanti di diffusione di immagini intime il salvataggio tende ad avvenire quando il fatto è diventato di cronaca. Per quanto riguarda il tema della formazione delle forze dell’ordine, è necessario che chi riceve la denuncia sia in grado di capire che spesso non è l’immagine in quanto tale il problema. Infatti, di frequente vengono diffuse immagini che sono il frutto di una ripresa legale, perché realizzate da persone consenzienti e maggiorenni e, alle volte, anche inizialmente scambiate consensualmente. Bisogna pertanto accantonare l’aspetto legale dell’origine dell’immagine (o della prima condivisione) e concentrarsi sull’illecita successiva diffusione e sugli aspetti tecnici di questa, oltre che sull’impatto psicologico del fatto sulla persona ritratta. Se a seguito di una denuncia ci si limita ad una segnalazione a Facebook o a Instagram, ad esempio, si sta adottando un approccio inefficace, non per mancanza di mezzi, ma per scarsa conoscenza del fenomeno.

NEUTRALIZZARE LA MINACCIA

Anche nei casi di sextortion è possibile intervenire per neutralizzare la minaccia in breve tempo. Inoltre, se si è in possesso delle immagini con le quali si sta venendo ricattati, è possibile rintracciarle ed eliminarle. Peraltro, collaborando con piattaforme come YouTube o quelle facenti capo a Meta, è possibile fornire le immagini; in tal modo, conoscendo già l’impronta del file, questi sono in grado di impedirne la pubblicazione prima ancora che avvenga. Inoltre, dal 2021, è stato introdotto l’art. 144bis nel Codice privacy, che prevede la possibilità di effettuare segnalazioni o reclami al Garante della Privacy per le persone che abbiano il fondato timore che siano state diffuse le proprie immagini esplicite senza consenso. L’Autorità, se ritiene fondata la segnalazione, adotta un provvedimento entro 48 ore per impedire la diffusione del materiale e lo trasmette alle piattaforme digitali. A tal fine, il Garante ha attivato una piattaforma apposita sul proprio sito[44] che, tuttavia, attesa la sua recente introduzione, ancora non consente di misurare la effettiva capacità di prevenzione e di implementazione della reazione tempestiva. Dall’attivazione del servizio, i provvedimenti e le segnalazioni sono aumentati a dismisura: nei primi undici mesi del 2023 gli interventi del Garante sono stati 264 a fronte dei 51 del 2022; le segnalazioni, invece, sono più che triplicate da un anno all’altro[45].

LA SOLITUDINE DEI MINORI

Come accennato ad esordio di questa riflessione, i minori sono le vittime più esposte e più vulnerabili. Sono diversi gli studi che hanno evidenziato, anche di recente, come siano sempre di più le immagini condivise privatamente tra minori stessi e poi diffuse senza il loro consenso, attraverso le immagini rubate ai più giovani o estorte attraverso la sextortion, alimentando un mercato di pedopornografia cosiddetta autoprodotta[46]. Appare necessario sensibilizzare i ragazzi e i genitori sulla prima modalità di difesa dai predatori: la protezione dell’identità sessuale in ambito digitale. È comune, ormai, un approccio di carattere neutro, talvolta superficiale, alla pubblicazione e alla condivisione di diverse forme di nudità, proprie o dei figli. Abbassare le difese su ciò che si condivide pubblicamente, per di più, non fa altro che rendere ancora più vulnerabili e disinvolti negli scambi che avvengono nel (presunto) privato. Come evidenziato, molto spesso gli episodi di sextortion originano da materiale prodotto in una condizione di serenità dalle stesse vittime, magari destinato a una o poche persone selezionate, o ancora alla sola conservazione sul proprio dispositivo.

NATIVI DIGITALI

I minori, nativi digitali, imparano, prima ancora che a leggere e a scrivere, a relazionarsi attraverso i dispositivi elettronici all’interno dell’ecosistema digitale: la loro intera vita di relazione è progressivamente strutturata attraverso i social network e costruita attraverso la condivisione di immagini. Pertanto, sin dall’esordio dell’interesse sessuale e della loro affettività sessuale, la rete rappresenta il naturale approdo e i social media il contesto di relazione allargata. La condivisione delle immagini del proprio corpo e della propria sessualità con amici o partner, dunque, è divenuta la normalità diffusa della scoperta e dell’affidamento, a prescindere dall’estrazione sociale o dalla provenienza geografica dei ragazzi[47]. Questo spiega i numeri della diffusione del fenomeno della pornografia minorile non consensuale e la difficoltà di basare la prevenzione esclusivamente sulla generica denuncia di pericolosità della rete. Quando poi si verificano in concreto gli accadimenti, i minori hanno anche maggiore difficoltà a cercare e trovare aiuto. Molto spesso, come nei casi di cyberbullismo, tendono ad isolarsi e a nascondere il problema, ritardando l’attivazione del supporto e il contenimento tecnico della diffusione, che è invece sempre possibile. Non è un caso che in molti paesi siano attive campagne nelle scuole finalizzate ad una effettiva educazione dei minori al comportamento digitale responsabile e per informare su come difendersi, reagire e fermare la sextortion (diffusa anche tra minori stessi) e che in buona parte dei paesi a democrazia avanzata siano attive linee di emergenza dedicate ai minori riguardanti specificatamente il fenomeno del revenge porn.

RIFERIMENTI

[1] Rispetto ai precedenti approfondimenti, infatti, il fenomeno ha continuato a crescere: R. De Vita, M. Della Bruna, Non Consensual Pornography: dal revenge porn alla sexual extortion, Osservatorio Cyber Security dell’Eurispes, 17.12.2019.

[2] https://cybercivilrights.org/2017-research-infographic/

[3] www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf

[4] https://www.permessonegato.it/doc/PermessoNegato_StateofRevenge_2022.pdf

[5] https://www.permessonegato.it/doc/PermessoNegato_Ricerca_Revenge_2022.pdf

[6] The Fool, “Revenge Porn Research”.

[7] V.C. Cordeiro, Prevalence and impact of cyber sextortion on teenage boys, Humanium, 21.11.2023.

[8] www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf

[9] www.endrevengeporn.org

[10] D.K. Citron, M.A. Franks, Criminalizing Revenge Porn, 9 Wake Forest Law Review 345, 2014

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

[13] D. Tolentino, FBI investigation into Is Anyone Up? shows legal limitations in revenge porn cases, 16.10.2018.

[14] S. Bates, Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors, Feminist Criminology, Vol. 12(1) 22–42, 2017.

[15] D.K. Citron, Hate Crimes in Cyberspace, Harvard University Press, 05.09.2016.

[16] S. Madigan, A. Ly, C. L. Rash e altri, Prevalence of Multiple Forms of Sexting Behavior Among youth, JAMA Pediatr., 2018

[17] www.bbc.co.uk/newsbeat/article/19960162/amanda-todd-memorial-for-teenage-cyberbullying-victim

[18] Parti K, Sanders CE, Englander EK. Sexting at an Early Age: Patterns and Poor Health-Related Consequences of Pressured Sexting in Middle and High School. J Sch Health. 2023 Jan;93(1):73-81. doi: 10.1111/josh.13258. Epub 2022 Oct 17. PMID: 36251455; PMCID: PMC10092123.

[19] E. Englander, Coerced Sexting and Revenge Porn Among Teens, Bullying, Teen Aggression and Social Media. March/April. 19-21

[20] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sextortion

[21] https://www.weprotect.org/blog/two-thirds-of-gen-z-targeted-for-online-sextortion-new-snap-research/

[22] La pratica di fingere sui social media di essere qualcuno di diverso, al fine di ingannare o attirare un’altra persona, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/catfishing#google_vignette

[23] www.thorn.org/sextortion/

[24] Y. Ruvalcaba, A. A. Eaton, Nonconsensual Pornography among U.S Adults: A Sexual Scripts Framework on Victimization, Perpetration, and Health Correlates for Women and Men, Psychology of Violence, 10(1), 68–78.

[25] https://cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2022/05/COVID-and-Sextortion-Eaton-2022.pdf

[26] K. Coleman, 52 Online Reputation Statistics for 2023, Status Labs; Online Reputation in a Connected World, JOB-HUNT 1, 3, 8 (Jan. 2010); S. Bond, A messy digital footprint can cost you a job, Financial Times, 12.10.2018.

[27] Murça A, Cunha O, Almeida TC. Prevalence and Impact of Revenge Pornography on a Sample of Portuguese Women. Sex Cult. 2023 Jun 3:1-17. doi: 10.1007/s12119-023-10100-3. Epub ahead of print. PMID: 37360017; PMCID: PMC10239214; S. Bates, Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors, cit.; R. Campbell, E. Dworkin, G. Cabral, An Ecological Model of the Impact of Sexual Assault On Women’s Mental health, Sage Publications, 2009

[28] M. Kamal, W. J. Newman, Revenge Pornography: Mental Health Implications And Related Legislation, Journal of the American Academy of Psichiatry and the Law, 44 (3) 359, 367, 2016.

[29] www.cybercivilrights.org/revenge-porn-laws/

[30] A. Bernstein, Is Republican Congressman Joe Barton A Victim Of Revenge Porn?, Newsweek/Reuters, 22.11.2017.

[31] S. Brunch, Revenge Porn: Can Victims Get Images Off the Internet?, in Cyber Misbehavior, May 2016 Volume 64 Number 3.

[32] FBI, FBI Launches Sextortion Awareness Campaign in Schools, 03.09.2019.

[33] R.A. Delfino, Pornographic Deepfakes: The Case for Federal Criminalization of Revenge Porn’s Next Tragic Act, Fordham Law Review, Vol. 88 issue 3, 2019.

[34] Criminal Justice and Courts Act 2015.

[35] Abusive Behaviour and Sexual Harm (Scotland) Act 2016.

[36] https://revengepornhelpline.org.uk/assets/documents/rph-report-2022.pdf?_=1681885542

[37] L. 19 luglio 2019, n. 69: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[38] P. Iavarone, Lei lo lascia, lui pubblica il video dell’ex nuda poi lo cancella dopo pochi minuti. Condannato lo stesso, 24.11.2023.

[39] Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia Criminale,  Il Punto. Il Pregiudizio e la violenza contro le donne, dicembre 2023.

[40] Cass. pen., Sez. V, sent. n. 14927 (ud. 22 febbraio 2023, dep. 7 aprile 2023), rel. Brancaccio.

[41] Tale passaggio ha stimolato l’osservazione per cui anche solo mostrare le immagini, senza una vera e propria cessione, sarebbe sufficiente a incidere sull’autodeterminazione della vittima: https://www.sistemapenale.it/it/scheda/caletti-la-prima-pronuncia-di-legittimita-sullart-612-ter-cp#_ftnref26

[42] https://www.permessonegato.it/doc/PermessoNegato_Ricerca_Revenge_2022.pdf

[43] https://www.permessonegato.it/doc/PermessoNegato_StateofRevenge_2022.pdf

[44] https://servizi.gpdp.it/diritti/s/revenge-porn-scelta-auth; https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9811771

[45] B.L. Mazzei, Revenge porn, gli stop decisi dal Garante quintuplicati nel 2023, 21.12.2023.

[46] Quayle, E. Self-produced images, sexting, coercion and children’s rights. ERA Forum 23, 237–251 (2022). https://doi.org/10.1007/s12027-022-00714-9.

[47] Internet Watch Foundation, Hotline reports ‘shocking’ rise in the sextortion of boys, 18.09.2023.

Condividi: