VATICANO, finanze. Whistleblowing all’interno delle Mura leonine

Il Revisore Generale ha varato la procedura per le segnalazioni interne, ora potranno venire resi noti in forma anonima da parte di un dipendente i possibili illeciti dei quali egli dovesse venire a conoscenza

24 gennaio 2024, a cura di Andrea Gagliarducci, vaticanista dell’Agenzia giornalistica ACI Stampa, https://www.acistampa.com/story/24230/finanze-vaticane-il-revisore-generale-vara-la-procedura-per-le-segnalazioni-interne?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=291256157&_hsenc=p2ANqtz–4ojWAmmsQJR-RX99DuMXxc1d7ra7X6Ia7YvnhOo-g2pOouA7ZtO57kZ8A5O8_4mWr6VK2MTz-InhZNYXnAJtOS6TLeTvKyu4cFPxcZ25jWBtocFY&utm_content=291256157&utm_source=hs_email – Cosa succede se un dipendente della Santa Sede si accorge della commissione di un illecito in materia finanziaria e vuole segnalarlo in maniera sicura e autonoma? Fino a oggi, non esisteva un procedura specifica per questo tipo di atto, che va sotto il termine inglese di «whistleblowing», ora però, l’ufficio del Revisore Generale vaticano ha istituito una pratica, sulla base delle richieste della Convenzione di Merida, pubblicando una procedura specifica per tutte le possibili segnalazioni, procedura che entrerà in vigore dall’inizio del prossimo mese di febbraio.

WHISTLEBLOWING

Prima di andare avanti nell’analisi del documento, si devono fare alcune premesse. Il whistleblowing è la rivelazione spontanea da parte di un individuo (cioè un segnalante) di un illecito o di una irregolarità commessa in un ente di cui lui stesso può essere stato testimone per l’esercizio delle proprie funzioni. È un whistleblower interno se la segnalazione viene fatta da un dipendente dall’azienda attraverso canali di segnalazione interni all’azienda, mentre quando la denuncia viene fatta pubblicamente, all’autorità giudiziaria o alla stampa, si parla di whistleblower esterno. La nuova normativa, in pratica, facilita la procedura per le segnalazioni interne, e ha anche lo scopo di evitare eventuali scandali con denunce pubbliche.

IL DETTATO DELLA CONVENZIONE DI MERIDA

Le implementazioni di questi uffici sono anche una richiesta della Convenzione di Merida. Siglata nel 2003, la Convenzione è lo strumento multilaterale delle Nazioni Unite per la lotta alla corruzione. Significa che tutte le nazioni che aderiscono alla convenzione si impegnano a rispettarne i principi e a svilupparli nel loro quadro legislativo, ciascuno ovviamente seguendo anche la particolarità del proprio sistema giuridico. Gli Stati che vi aderiscono sono tenuti a perseguire e punire la corruzione attiva e passiva dei pubblici ufficiali nazionali, la corruzione attiva dei pubblici ufficiali stranieri e la corruzione nel settore private. In particolare, essa si applica alla prevenzione, alle indagini e ai procedimenti giudiziari per corruzione, nonché al congelamento, al sequestro, alla confisca e al rendimento dei ricavi provenienti dai reati e comprende norme volte a prevenire e combattere il riciclaggio.

PROCEDURE STANDARD

La Convenzione di Merida stabilisce anche standard relativi alla contabilità nel settore privato, alla trasparenza e alla parità di accesso di tutti i candidati a contratti di fornitura e servizio per opere pubbliche. La Santa Sede ha aderito alla convenzione nel 2016. È in virtù di questa convenzione che l’istituto della segnalazione interna era stato incluso nella normativa vaticana (c’è un ufficio per il whistleblowing anche all’interno dell’Istituto Opere di Religione, Ior, la cosiddetta Banca vaticana), in quanto, spiega una nota stampa del Revisore Generale, l’istituto della segnalazione interna «è uno degli strumenti più efficaci per combattere la corruzione». La procedura, che appare come un’implementazione dell’articolo 7 dello Statuto del Revisore Generale, è stata definita nell’Ufficio di quest’ultimo poiché, sia gli statuti dell’Ufficio che la nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium, prevedono che sia esso il destinatario delle segnalazioni relative ad anomalie nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali, irregolarità nella concessione o anche atti di corruzione.

PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

La denunce possono essere presentate in forma scritta, attraverso una email dedicata (segnalazionianomalie@urg.va) o attraverso una lettera riservata indirizzata al Revisore Generale. È anche possibile segnalarle in forma orale, sia di persona che in modalità da remoto mediante video conferenza. Da parte sua, il Revisore Generale deve garantire confidenzialità, integrità e sicurezza delle segnalazioni e che l’identità del whistleblower, né informazioni connesse che possano aiutare a rivelarla, sia comunicata solo all’autorità giudiziaria e se rilevante per le indagini. La segnalazione non dà responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di altri vincoli, e che le segnalazioni possono riguardare comportamenti impropri che rappresentino una minaccia e un danno al bene comune, mentre non possono riguardare lamentele di carattere personale o altri di rapporti di lavoro. Non sono accettate segnalazioni anonime.

CHI PUÒ SEGNALARE GLI ILLECITI

Si legge nelle procedure che la segnalazione all’Ufficio del Revisore Generale «non sostituisce l’obbligo di segnalazione di fatti o circostanze potenzialmente penalmente rilevanti all’autorità all’Autorità Giudiziaria vaticana». La normativa include chi sono i soggetti che possono segnalare, che include anche «qualsiasi persona fisica cliente, fornitore, appaltatore o subappaltatore; ovvero dipendente o collaboratore di imprese che intrattengono rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, con la Santa Sede o con Istituzioni, gli Organismi e gli Enti collegati o che vi fanno riferimento». La procedura specifica inoltre che «le informazioni segnalate possono riguardare fatti accaduti o di probabile verificazione». Nella segnalazione, il segnalante potrà indicare come è venuto a conoscenza del fatto, chi ne è stato coinvolto, le circostanze, i soggetti che sono a conoscenza dei fatti, ed eventualmente (la normativa sostiene che «è auspicabile») supportare il tutto con la documentazione. Tuttavia, «tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all’attività di analisi delle segnalazioni ricevute sono tenuti al segreto d’ufficio».

SEGRETO D’UFFICIO

La normativa stabilisce anche in che modo archiviare le segnalazioni, e l’eventualità che l’ufficio del revisore generale predisponga un «modulo segnalazioni», il cui utilizzo è «altamente raccomandato», seppure non obbligatorio. Una volta ricevuta la segnalazione il Revisore Generale individua chi lo aiuterà ad analizzare la segnalazione ed, «entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione ricevuta via posta, ordinaria o elettronica, l’URG provvede ad informare per iscritto il segnalante della ricezione della segnalazione». Prima di tutto, si fa una analisi preliminare della segnalazione, verificandone l’ammissibilità ed eventualmente archiviandola se inammissibile. Qualora superata la fase della scrematura preliminare, il Revisore avvierà una attività istruttoria che può prevedere anche «l’audizione di altri soggetti coinvolti nei fatti segnalati, ovvero l’acquisizione di atti o documenti dagli uffici coinvolti o anche il coinvolgimento a supporto delle attività di soggetti di altri uffici dell’amministrazione o di soggetti esterni, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato».

CONSULENTI ESTERNI E ITER CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO

Se si renderà necessario il coinvolgimento di consulenti esterni, questi non saranno resi partecipi della segnalazione ma solo degli esiti delle verifiche, se invece nell’istruttoria interverranno altre autorità competenti, la segnalazione verrà trasmessa alle autorità competenti dandone comunicazione al segnalante. Nel caso le segnalazioni non venissero ritenute fondate verranno archiviate. Queste ultime, una volta analizzate, verranno presentate mediante una relazione al Prefetto della Segreteria per l’Economia e, se questi lo dovesse ritenere necessario, anche al cardinale coordinatore del Consiglio per l’Economia. La segnalazione all’Autorità giudiziaria permarrà in ogni caso obbligatoria.

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