ENERGIA, fonti rinnovabili. Modelli di partecipazione: focus sulle comunità energetiche in Italia

Diffuso il “Mini Book” n. 2 del Febbraio 2022 edito a cura della Fondazione Utilitatis, estratto da “Orange Book 2022”. Con la Direttiva RED II che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e la Direttiva IEM, mirata alla diffusione della partecipazione degli utenti finali al mercato dell’energia elettrica, vengono introdotti modelli di partecipazione a complessità crescente

Il Clean Energy for all Europeans Package (CEP), costituito da quattro regolamenti e quattro direttive, pone al centro delle politiche energetiche dell’Unione europea i consumatori, affidando loro un ruolo chiave nel raggiungimento degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione di Parigi. (¹)

DIRETTIVA RED II E FONTI RINNOVABILI

In questo contesto, in particolare con la Direttiva RED II che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e la Direttiva IEM, mirata alla diffusione della partecipazione degli utenti finali al mercato dell’energia elettrica, vengono introdotti modelli di partecipazione a complessità crescente. Vengono di fatti definiti e normati l’autoconsumo singolo, l’autoconsumo collettivo (nel quale, per esempio, l’energia prodotta dall’impianto realizzato sul tetto di un condominio può essere messa a disposizione anche dei singoli condòmini e non più solo dei servizi comuni dell’edificio) ovvero le cosiddette Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC), e le Comunità dell’Energia Rinnovabile (CER).

MODELLI INNOVATIVI

Prestando attenzione a queste ultime si comprende come siano modelli innovativi nei quali il fabbisogno energetico viene soddisfatto localmente, in autonomia, in modo condiviso, mediante il ricorso a fonti rinnovabili e la realizzazione di un’infrastruttura intelligente. Le CER prevedono la partecipazione attiva di tutti soggetti presenti sul territorio: cittadini, imprese, fabbriche, istituzioni e i produttori e distributori di energia.

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, grazie alla Legge 8/2020, è stato avviato un percorso di recepimento parziale e anticipato della direttiva RED II, in modo da sperimentare effetti, ricadute e potenziali criticità legate all’introduzione nel contesto italiano degli schemi di autoconsumo collettivo e delle CER. La sperimentazione ha introdotto alcuni vincoli e caratteristiche specifiche.

VINCOLI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalle CER o dagli schemi di autoconsumo collettivo devono essere entrati in esercizio dopo il 1 marzo 2020;

la potenza di ciascun impianto non può essere superiore a 200 kW;

impianti e consumatori (membri, soci o partecipanti allo schema) devono sottostare alla medesima cabina di trasformazione MT/BT per quanto riguarda le CER e afferire al medesimo edificio nel caso degli schemi di autoconsumo collettivo.

Così come indicato nella direttiva, è stata garantita la partecipazione, in qualità di soggetti terzi, di enti commerciali e industriali che si occupano di produzione e gestione dell’energia da fonti rinnovabili. La forma giuridica non è predeterminata ma le CER devono obbligatoriamente rispettare alcuni vincoli specifici rispetto alla generazione e distribuzione degli utili.

Nel corso del 2020 ARERA e il Ministero per lo Sviluppo economico hanno rispettivamente definito (i) il modello di regolazione e le componenti tariffarie da applicare ai membri delle CER e ai partecipanti agli schemi di autoconsumo collettivo.

(¹) Conferenza delle parti della Convenzione sui cambiamenti climatici (COP21) del 2015.

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