Il prossimo 7 novembre il Consiglio Compito di Stato del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) si riunirà per eleggere il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro.
A seguito della morte improvvisa di Fra’ Giacomo della Torre del Tempio di Sanguinetto, verificatasi lo scorso 29 aprile, l’ordine cavalleresco è rimasto nel mezzo di una riforma incompleta e, a causa di ciò, è costretto a dover riavviare le procedure per una nuova fase, finalizzata prima dell’elezione, così almeno auspicano alcuni membri, seppure si ritenga difficile.
Dalla morte del Gran Maestro lo SMOM è retto da Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, luogotenente interinale, tuttavia, l’intero complesso delle procedure per la successione viene rallentato dagli effetti dell’emergenza pandemia, che ha costretto a restrizioni negli spostamenti, rendendo difficili tutte le operazioni.
Sulla base del dettato dell’articolo 23 della Carta costituzionale dello SMOM, i membri della Prima Classe che partecipano al Consiglio Compito di Stato si dovranno riunire nel pomeriggio del 7 novembre per proporre una terna di candidati.
Il giorno successivo, 8 novembre, il Consiglio Compito di Stato, dopo la celebrazione di rito della messa procederà alle elezioni.
In questi casi è possibile eleggere un Gran Maestro (che è un incarico a vita) oppure un Luogotenente del Gran Maestro, che ha gli stessi poteri del Gran Maestro ma il cui incarico dura un anno.
Fra’ Dalla Torre, ad esempio, era stato eletto Luogotenente del Gran Maestro per poi venire confermato nella carica apicale l’anno successivo.
Il Consiglio Compito ha il solo compito di eleggere il Gran Maestro o il Luogotenente, e si scioglie dopo l’elezione.
La sua morte, però, ha lasciato in sospeso la riforma della Carta Costituzionale del Codice dell’Ordine di Malta, che dunque permane formalmente tuttora in corso, competenza del Sovrano Consiglio e del Gabinetto di Governo dell’Ordine, i cui vertici sono stati rinnovati lo scorso anno.
Tra le possibili novità che potrebbero venire introdotte dalla riforma figura anche la caduta di alcune delle limitazioni fino a oggi poste all’elezione del Gran Maestro, dal suo essere cavaliere professo (ovvero con i tre voti di castità e obbedienza) e al fatto che debba essere in possesso di quattro quarti di nobiltà.
L’Ordine di Malta è composto di tre ceti:
il primo costituito dai cavalieri di giustizia, detti anche «professi» e dai cappellani conventuali professi che devono emettere la professione dei voti di povertà castità e obbedienza, dunque religiosi a tutti gli effetti;
il secondo è quello di obbedienza, i cui appartenenti si obbligano a una vita di perfezione cristiana, secondo il proprio stato, nello spirito dell’ordine e nell’ambito delle sue opere;
il terzo, infine, è costituito da membri laici che non emettono voti religiosi e neppure promesse.
Per essere ammessi all’Ordine – sia al rango di Cavalieri di Giustizia che di Cavalieri di Onore e Devozione – è necessario dimostrare la «nobiltà dugentenaria» di quattro quarti, cioè del padre, della madre, dell’avola paterna e dell’avola materna.
In passato si era giunti a proporre che la norma dei quarti di nobiltà fosse emendata allo scopo di ampliare il potenziale bacino di scelta del Gran Maestro, ma si è trattato di una proposta che non ha mai trovato approvazione.
Attualmente soltanto chi appartiene al primo ceto può essere eletto Gran Maestro, infatti, l’articolo 13 della Carta Costituzionale dell’Ordine vigente statuisce che «il Gran Maestro è eletto a vita (…) tra i Cavalieri Professi con almeno dieci anni di Voti Perpetui, se di età inferiore ai cinquanta anni; per i Cavalieri Professi di età superiore, membri dell’Ordine da almeno dieci anni, sono sufficienti tre anni di Voti Perpetui. Il Gran Maestro e il Luogotenente di Gran Maestro devono avere i requisiti nobiliari prescritti per la categoria dei Cavalieri di Onore e Devozione».
I requisiti sono: quattro quarti di nobiltà per duecento anni, oppure duecentocinquanta anni di nobiltà per la linea paterna oltre a duecento anni degli altri due quarti a alla sanatoria per un’ava, oppure trecento anni linea paterna, oltre a duecento anni degli altri due quarti, oltre alla sanatoria per un’ava; altrimenti trecentocinquanta anni in linea paterna oltre a duecento anni di un altro quarto; infine, quattrocentocinquanta anni in linea paterna.
Per attuare la riforma dello SMOM erano state appositamente istituite commissioni e un seminario, ma, come accennato, resta ancora tutto da definire.
Una idea è però serpeggiata tra i corridoi dell’austero palazzo aventiniano del Piranesi: finalizzare la riforma prima della riunione del Gran Consiglio, in guisa da estendere anche l’eleggibilità ai Cavalieri di grazia e devozione, soluzione che allenterebbe un poco le caratteristiche nobiliari, permettendo così un allargamento della base elettorale, poiché a oggi sono solo una cinquantina i membri in possesso dei requisiti previsti, su 13.000 mila membri dell’Ordine, e non pochi di essi sono ormai ultra-ottuagenari.