Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (articolo 103, comma 2) è stata disposta la proroga di validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Con precedente comunicato sono stati informati i titolari di licenze e certificati CITES della non applicazione della citata disposizione a tali documenti CITES in quanto l’estensione di validità non vige al di fuori del territorio italiano (con possibile contestazioni da parte delle autorità estere in caso di presentazione di licenze o certificati italiani scaduti).
Nello stesso comunicato si prevedeva la possibilità di sostituzione gratuita dei documenti CITES scaduti nel periodo 31 gennaio 2020-15 aprile 2020 con altri dello stesso tipo riportanti la scadenza del 15 giugno 2020.
La disposizione sull’estensione di validità di certificati, attestati, eccetera, è stata modificata dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di conversione del citato DL) prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, [omissis], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Essendo la cessazione dello stato di emergenza prevista, ad oggi, per il 31 luglio 2020, nel ribadire la non applicazione ai certificati ed alle licenze CITES della citata estensione di validità, si conferma la possibilità di sostituzione gratuita dei documenti CITES scaduti nel periodo 31 gennaio 2020-31 luglio 2020 con altri dello stesso tipo riportanti la scadenza del 29 ottobre 2020 (novanta giorni successivi al 31 luglio 2020.
Roma, 8 maggio 2020