CORONAVIRUS, normativa in vigore. Licenze e certificati CITES: estensione del periodo di validità

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, tranne però le licenze e i certificati CITES, la cui durata di validità è stabilita non in una norma nazionale, ma nei regolamenti Ue

Con il decreto legge 17 marzo 2020, nr.18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr.70 del 17 marzo 2020, sono state adottate misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’articolo 103 comma 2 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Tale disposizione non trova applicazione nei confronti delle licenze e dei certificati CITES, la cui durata di validità è stabilita non in una norma nazionale, ma nei regolamenti dell’Unione europea, Reg.(CE) nr.865/2006 e Reg.(UE) nr.792/2012.

L’utilizzo per la movimentazione transfrontaliera di esemplari CITES in una data successiva a quella di scadenza potrebbe determinare problemi al momento dell’ingresso in altri Paesi, oltre all’irrogazione di pesanti sanzioni nonché al sequestro della merce trasportata.

Le autorità estere preposte ai controlli CITES, ignare dei provvedimenti emergenziali adottati in Italia, restano comunque tenute alla verifica relativa alla documentazione CITES, cioè che essa sia in linea con quanto disposto dai regolamenti dell’Unione europea e dalla Convenzione CITES.

Allo stesso tempo, allo scopo di non vanificare l’intento della disposizione di che trattasi, tali documenti potranno essere sostituiti a titolo gratuito – a richiesta dell’interessato all’Autorità emittente – con altri dello stesso tipo recanti la scadenza del 15 giugno 2020.

CITES è l’acronimo per Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (Convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d’estinzione), stipulata a Washington nel 1975 (nota dunque anche come Convenzione di Washington).

Essa regolamenta il trasporto e il commercio di tali specie e allo scopo sono stati pubblicati alcuni elenchi, tra i quali figurano quello delle specie delle quali è vietato il commercio  e quello nel quale sono riportate le specie che è possibile commercializzare sotto il monitoraggio degli organismi internazionali di controllo preposti allo scopo.

In questo secondo caso, per commercializzare, lavorare e trasportare specie e prodotti da esse ottenuti, risulta necessario procurarsi un certificato CITES, che assume dunque la sostanza di una vera e propria licenza internazionale.

In Italia gli organismi preposti al suo controllo sono il Corpo Forestale dello Stato (oggi soppresso e confluito in buona parte nell’Arma dei Carabinieri), gli uffici doganali e gli altri Corpi di polizia come la Guardia di Finanza.

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